C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 27/11/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Giuseppe Pucci, Domenico Chirico, Alessandro Evangelisti nonché della società C.G.S. FARO COOP S.D.

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Giuseppe Pucci, Domenico Chirico, Alessandro Evangelisti nonché della società C.G.S. FARO COOP S.D.

 

Con nota 21.10.2019, n. 004990/235 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Giampaolo Pinna; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il Sig. PUCCI GIUSEPPE, Presidente e legale rappresentante della Società C.G.S. FARO COOP S.D., per la violazione dell’art.4 co.1, in relazione all’art.19 co.2 del C.G.S. per aver consentito l’utilizzo del calciatore EVANGELISTI ALESSANDRO, nelle fila della medesima Società, pur sapendolo in posizione irregolare perché squalificato per 1 giornata, nel corso della gara FARO -SASSO MARCONI del 28/08/2019, valevole per la Coppa Italia di Promozione s/s 2019-2020. - Il Sig. CHIRICO DOMENICO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società C.G.S. FARO COOP S.D., per la violazione dell’art.4 co.1, in relazione all’art.19 co.2 del C.G.S. e all’art.61 N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FARO - SASSO MARCONI del 28/08/2019, valevole per la Coppa Italia di Promozione s/s 2019-2020, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare perché squalificato per 1 giornata, il calciatore EVANGELISTI ALESSANDRO, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del giocatore, consegnata poi al Direttore di gara, consentendo che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo.

- Il Sig. EVANGELISTI ALESSANDRO, calciatore per la violazione dell’art.4 co.1, in relazione all’art.19 co.2 e 21 co.6 del C.G.S. per aver disputato la gara FARO - SASSO MARCONI del 28/08/2019, nelle fila della Società FARO COOP S.D., gara valevole per la Coppa Italia di Promozione s/s 2019-2020 senza averne titolo perché squalificato. - la Società C.G.S. FARO COOP S.D., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamento posto in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art.6 comma 2 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all’odierno dibattimento né hanno presentato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 30 giorni d’inibizione a carico del Sig. Giuseppe Pucci - 20 giorni d’inibizione a carico del Sig. Domenico Chirico - 1 giornata di squalifica a carico del calciatore Alessandro Evangelisti - Euro 150,00 di ammenda oltre a 1 punto di penalizzazione da scontare nel torneo di Coppa Italia Promozione a carico della società CGS Faro Coop SD Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che da parte dei soggetti deferiti non è pervenuta alcuna argomentazione difensiva rispetto alle violazioni regolamentari loro rispettivamente ascritte e che tutti i suddetti tesserati hanno disertato l’odierna riunione; - considerato comunque che nel caso di specie il grado di responsabilità in capo ai soggetti deferiti non risulta essere di particolare gravità; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Giuseppe Pucci l’inibizione per 15 giorni, al Sig. Domenico Chirico l’inibizione per 15 giorni, al calciatore Alessandro Evangelisti la squalifica per una giornata di gara da scontare nella prima partita utile della competizione della Coppa Italia e alla società C.G.S. Faro Coop S.D la sanzione dell’ammonizione con diffida. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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