C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 27/11/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Stefano Roncassaglia nonché della società F.C. Persiceto 85

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Stefano Roncassaglia nonché della società F.C. Persiceto 85

 

Con nota 18.10.2019, n. 004985/126 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Vincenzo Postiglione; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. RONCASSAGLIA STEFANO, Dirigente Accompagnatore della Società F.C. PERSICETO 85, della violazione dell’art.1bis, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.4, comma 1 del nuovo C.G.S.) in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.32, comma 2 del nuovo C.G.S.) e 39,43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo schierato in occasione di quattro (4) gare ufficiali il giocatore FILIPPO MORISI, non tesserato per la medesima Società, indicando in lista-gara una tessera FIGC n. 2336354 rilasciata a nome di Paolo Javier Zucchini e data di nascita non conforme a quella effettiva (22.06.2007), ma corrispondente alla data di nascita del suddetto P.J. Zucchini (21.11.2007), violando gli accordi intercorsi con la Società di appartenenza del calciatore, ed in particolare per l’impiego dello stesso in quattro (4) gare di campionato: Mezzolara - Persiceto del 23/02/2019; Airone - Persiceto del 02/03/2019; Persiceto – Imolese del 09/03/2019; Persiceto – Granamica del 23/03/2019; tutte valevoli per il campionato categoria Esordienti 2007, nella formazione del FC Persiceto 85, omettendo di far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa. - La Società F.C. PERSICETO 85, a titolo di responsabilità oggettiva, art. 4 comma 2, del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art.6, comma 2 del C.G.S. vigente) per comportamento posto in essere dalla persona sopra menzionata al momento dei fatti. Effettuate ritualmente le notifiche il Sig. Roncassaglia è presente all’odierna riunione mentre nessuno si è presentato per conto della società F.C. Persiceto 85. In sede di dibattimento il Sig. Roncasaglia si riporta alla memoria presentata in sede d’indagini, evidenzia che all’interno del settore giovanile del Persiceto egli svolgeva il ruolo di allenatore della squadra Esordienti, ammette le proprie responsabilità per aver impiegato in quattro gare il giovane calciatore Paolo Javier Zucchini benché fosse in posizione non regolare quanto al tesseramento con il Persiceto, ma rileva di aver preteso dal genitore del ragazzo il certificato medico che ne attestava l’idoneità sportiva oltre a una polizza assicurativa privata contro gli infortuni. A riprova di quanto precede deposita agli atti del procedimento sia il certificato medico che la copia della polizza assicurativa. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e, dopo aver preso atto degli argomenti difensivi apportati dal Sig. Roncasaglia in sede di dibattimento, chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 4 mesi d’inibizione a carico del Sig. Stefano Roncassaglia - EUR 500 di ammenda oltre a 1 di penalizzazione da scontare nel campionato Esordienti stagione 2019/2020 a carico della società FC Persiceto 85 Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerate le argomentazioni difensive dedotte dalla parte deferita Sig. Stefano Roncassaglia e tenuto conto della relativa documentazione probatoria dallo stesso prodotta; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Stefano Roncasaglia l’inibizione per 3 mesi e alla società FC Persiceto 85 l’ammenda di EURO 300. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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