C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 04/12/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Roberto Girotti, Giuseppe Romagnoli, Roberto Vincenzi nonché della società A C. Crevalcore A.S.D.

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Roberto Girotti, Giuseppe Romagnoli, Roberto Vincenzi nonché della società A C. Crevalcore A.S.D.

 

Con nota 04.11.2019, n. 5727/1324 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. GIROTTI ROBERTO, all’epoca dei fatti Presidente della Società AC CREVALCORE ASD, della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nel disposto dell’ art.4, comma1 CGS, in relazione all’art.10, comma 1 e comma 6 del C.G.S. e in relazione con gli artt. 39 e 61 delle N.O.I.F. per aver omesso di controllare e vigilare sulla corretta compilazione delle distinte calciatori della squadra Juniores, in particolare sull’utilizzo, in modo irregolare, del cartellino del calciatore GHELFI MATTEO, sulle liste delle gare: STELLA AZZURRA ZOLINO – CREVALCORE del 19.01.2019; CASTELGUELFO – CREVALOCRE del 09.02.2019, presumibilmente al fine di utilizzare un altro giovane calciatore senza alcun titolo, non tesserato e probabilmente senza certificato medico di idoneità sportiva, come indicato nell’esposto del calciatore GHELFI MATTEO. - Il Sig. ROMAGNOLI GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società AC CREVALCORE ASD, della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nel disposto dell’ art.4, comma1 CGS, in relazione all’art.10, comma 2 e comma 6 del C.G.S. e in relazione con gli artt. 39 e 61, comma 1 e comma 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara: STELLA AZZURRA ZOLINO – CREVALCORE del 19.01.2019, valida per il campionato Juniores Provinciale della Delegazione di Bologna, dove veniva inserito, irregolarmente, nella distinta di gara il calciatore GHELFI MATTEO, pur sapendo che il medesimo non giocava più nella squadra, dopo un diverbio con la dirigenza, facendo quindi giocare una altro giovane senza titolo in quanto non tesserato e probabilmente senza idoneità sportiva, come indicato nella denuncia del calciatore GHELFI MATTEO. - Il Sig. VINCENZI ROBERTO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società AC CREVALCORE ASD, della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nel disposto dell’ art.4, comma1 CGS, in relazione all’art.10, comma 2 e comma 6 del C.G.S. e in relazione con gli artt. 39 e 61, comma 1 e comma 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara: CASTELGUELFO – CREVALCORE del 09.02.2019; valida per il campionato Juniores Provinciale della Delegazione di Bologna, dove veniva inserito, irregolarmente, nella distinta di gara il calciatore GHELFI MATTEO, pur sapendo che il medesimo non giocava più nella squadra, dopo un diverbio con la dirigenza, facendo quindi giocare una altro giovane senza titolo in quanto non tesserato e probabilmente senza idoneità sportiva, come indicato nella denuncia del calciatore GHELFI MATTEO e per non essersi presentato alla convocazione da parte del Collaboratore della Procura Federale, regolarmente notificata.

- la Società AC CREVALCORE ASD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell’art.6 comma 2, del C.G.S. vigente e per i comportamenti posti in essere dalle persone citate, le quale appartenevano al momento dei fatti e nei confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all’odierno dibattimento e nemmeno hanno inviato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Roberto Rinaldi, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 4 mesi d’inibizione a carico del Sig. Roberto Girotti - 3 mesi d’inibizione a carico del Sig. Giuseppe Romagnoli - 4 mesi d’inibizione a carico del Sig. Roberto Vincenzi - Euro 450,00 di ammenda oltre a 2 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Juniores Provinciale a carico della società Crevalcore Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato l’atteggiamento assolutamente disinteressato assunto da tutte le parti deferite le quali non hanno inviato memorie difensive, non hanno fatto richiesta di audizione e non si sono presentate all’odierna riunione; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Roberto Girotti l’inibizione per quattro mesi, al Sig. Giuseppe Romagnoli l’inibizione per tre mesi, al Sig. Roberto Vincenzi l’inibizione per 4 messi e alla società A.C Crevalcore A.S.D l’ammenda di € 450,00 oltre a due punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Juniores Provinciale della corrente stagione sportiva 2019/2020. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it