C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 04/12/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Massimo Scottu, Marco Simonazzi, Ivann Abokaq, Emmaanuel Osei Danso nonché della società U.S. Carignano

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Massimo Scottu, Marco Simonazzi, Ivann Abokaq, Emmaanuel Osei Danso nonché della società U.S. Carignano

 

Con nota 04.11.2019, n. 5715/255 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. SCOTTU MASSIMO, Rappresentante Legale della Società US CARIGNANO, della violazione dell’art.4, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43 comma 1 e comma 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori: ABOKAQ YVANN e OSEI DANSO EMMAANUEL e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dei medesimi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara INTER CLUB – CARIGNANO A.S.D. del 22.09.2019 Allievi Provinciali Under 17. - Il Sig. SIMONAZZI MARCO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US CARIGNANO, della violazione dell’art.4 comma 1 e 32 C.G.S. in relazione all’art.7 comma 1 dello Statuto Federale e art. 39 e 43, comma 1 e comma 6, art. 61 comma 1 e comma 5 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara INTER CLUB – CARIGNANO del 22.09.2019, Allievi Provinciali Under 17, in cui sono stati utilizzati in posizione non regolare in quanto non tesserati i calciatori: ABOKAQ YVANN e OSEI DANSO EMMAANUEL, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di gara , consentendo che i medesimi partecipassero alla gara senza titolo e senza gli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza specifica copertura assicurativa. - Il Sig. ABOKAQ YVANN, calciatore della Società US CARIGNANO della violazione dell’art.4, comma 1 e 32, C.G.S. in relazione all’art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43 comma 1 e comma 6 delle N.O.I.F., per aver disputato la gara INTER CLUB – CARIGNANO A.S.D. del 22.09.2019 Allievi Provinciali Under 17 nelle fila della medesima Società, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica agonistica e senza adeguata copertura assicurativa. - Il Sig. OSEI DANSO EMMAANUEL, calciatore della Società US CARIGNANO, della violazione dell’art.4, comma 1 e 32, C.G.S. in relazione all’art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43 comma 1 e comma 6 delle N.O.I.F., per aver disputato la gara INTER CLUB – CARIGNANO A.S.D. del 22.09.2019 Allievi Provinciali Under 17 nelle fila della medesima Società, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica agonistica e senza adeguata copertura assicurativa - la Società US CARIGNANO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell’art.6 comma 2, del C.G.S. vigente e per i comportamenti posti in essere dalle persone citate, le quale appartenevano al momento dei fatti e nei confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Effettuate ritualmente le notifiche nessuna delle parti deferite si è presentata all’odierna riunione e nemmeno ha prodotto memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Roberto Rinaldi, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 3 mesi d’inibizione a carico del Sig. Massimo Scottu - 2 mesi d’inibizione a carico del Sig. Marco Simonazzi - 3 giornate di squalifica a carico del calciatore Ivann Abokaq - 3 giornate di squalifica a carico del calciatore Emmaanuel Osei Danso - 2 punti di penalizzazione e un’ammenda di Euro 450,00 a carico della società US Carignano Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte;

- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato l’atteggiamento assolutamente disinteressato assunto anche nel procedimento in parola da tutte le parti deferite le quali non hanno inviato memorie difensive, non hanno fatto richiesta di audizione e non si sono presentate all’odierna riunione; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Massimo Scottu l’inibizione per tre mesi, al Sig. Marco Simonazzi l’inibizione per due mesi, ai calciatori Ivann Abokaq e Emmaanuel Osei Danso la squalifica fino a tutto il 22/12/2019 e alla società US Carignano l’ammenda di EUR 450,00. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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