C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 04/12/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Sejti Qendraj nonché della società A.S.D Libertas Ghepard

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Sejti Qendraj nonché della società A.S.D Libertas Ghepard

 

Con nota 04.11.2019, n. 5692/14 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonietta Majoli; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. QENDRAJ SEJTI, all’epoca dei fatti giocatore della Società ASD LIBERTAS GHEPARD della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nel disposto dell’ art.4, comma1 CGS, in relazione all’art.40, comma 6 delle N.O.I.F. per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella s/s 2017-2018 per la Società ASD LIBERTAS GHEPARD senza averne titolo come descritto nella parte motiva. - la Società ASD LIBERTAS GHEPARD, a titolo di responsabilità diretta, della violazione ex art.4 comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e 5 comma 2 del medesimo C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi nell’art.6, comma 2 del vigente del C.G.S. per la responsabilità oggettiva di tale ultima Società delle violazioni ascrivibili al Signor QENDRAJ SEJTI Effettuate ritualmente le notifiche il Sig. Qendraj Sejti non si è presentato all’odierna riunione, mentre per conto della società Libertas Ghepard è presente il proprio Presidente che contesta qualsiasi tipo di responsabilità in capo alla propria società stante l’assoluta impossibilità per una compagine di calcio dilettantistico di procedere a verifiche presso Federazioni estere e atteso che il calciatore straniero, per il quale aveva richiesto il tesseramento, non è mai stato impiegato in partite ufficiali. Per i motivi come sopra riassunti la Libertas Ghepard chiede di essere prosciolta da ogni addebito. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Roberto Rinaldi, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 6 mesi di squalifica a carico del calciatore Sig. Qendraj Sejti - EUR 500,00 di ammenda a carico della società Libertas Ghepard Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;

- ritenuta comprovata la responsabilità della sola parte deferita Signor Sejti Qendraj per la violazione a lui ascritta di aver falsamente attestato, in sede di richiesta di tesseramento presso la società Libertas Ghepard, di non essere tesserato con la Federazione Calcio dell’Albania; - considerate le argomentazioni difensive dedotte dalla suddetta società in capo alla quale non si ritiene ravvisabile alcun profilo di colpa, neppure a titolo oggettivo anche perché, non essendosi perfezionato il tesseramento, a ben vedere tra il calciatore Qendraj Sejti e la stessa Libertas Ghepard non si è creato un legame idoneo a produrre effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Qendraj Sejti la squalifica fino al 31 maggio 2020 e di prosciogliere la società ASD Libertas Ghepard da ogni addebito Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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