C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 15/01/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Marco Anelli, Davide Minotti, Marco Rinaldi nonché della società A.S.D. Felegarese

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Marco Anelli, Davide Minotti, Marco Rinaldi nonché della società A.S.D. Felegarese

 

Con nota 20.11.2019, n. 6554/244 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. ANELLI MARCO, Rappresentante Legale della Società ASD FELEGARESE, della violazione dell’art.4 co.1 e 32 del C.G.S. in relazione agli artt.7, co.1 dello Statuto Federale, 39 e 43, co.1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore RINALDI MARCO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara INTER CLUB – FELEGARESE 1951 del 18/09/2019, campionato di terza categoria, delegazione Provinciale di Parma. - Il Sig. MINOTTI DAVIDE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FELEGARESE, della violazione dell’art.4 co.1 e 32 del C.G.S. in relazione agli artt.7, co.1 dello Statuto Federale, 39 e 43, co.1 e 6 e art. 61 co.1 e 5 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara INTER CLUB – FELEGARESE 1951 del 18/09/2019, campionato di terza categoria, delegazione Provinciale di Parma, in cui è stato utilizzato il calciatore RINALDI MARCO in posizione irregolare perché non tesserato e sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di copertura assicurativa. - Il Sig. RINALDI MARCO, calciatore della Società ASD FELEGARESE, della violazione dell’art.4 co.1 e 32 del C.G.S. in relazione agli artt.7, co.1 dello Statuto Federale, 39 e 43, co.1 e 6 delle NOIF, per aver partecipato alla gara INTER CLUB – FELEGARESE 1951 del 18/09/2019, campionato di terza categoria, delegazione Provinciale di Parma, senza averne titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di copertura assicurativa. - la Società ASD FELEGARESE, per responsabilità diretta e oggettiva in base all’art. 6, co.2 del C.G.S. vigente, per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all’odierno dibattimento avendo inviato una comunicazione per giustificare la loro assenza per sopravvenuti motivi di salute.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 2 mesi d’inibizione a carico del Sig. Marco Anelli - 40 giorni d’inibizione a carico del Sig. Davide Minotti - 2 giornate di squalifica a carico del Sig. Marco Rinaldi - Euro 300,00 di ammenda oltre a 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di terza categoria attualmente in corso a carico della società Felegarese. Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che le parti deferite, pur avendo giustificato la mancata presenza all’odierna riunione, non hanno inviato memorie difensive; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Marco Anelli l’inibizione per 40 giorni al Sig. Davide Minotti l’inibizione per 30 giorni, al Sig. Marco Rinaldi la squalifica fino a tutto il 26/01/2020 e alla società A.S.D. Felegarese l’ammenda di € 150,00 oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Terza Categoria della corrente stagione sportiva 2019/2020. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it