C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 15/01/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Lashkhi Mikailo nonché della società A.S.D Ronta FC Arpax

 

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Lashkhi Mikailo nonché della società A.S.D Ronta FC Arpax

 

Con nota 19.11.2019, n. 6528/49 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonietta Majoli; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. LASHKHI MIKAILO giocatore della Società ASD RONTA FC ARPAX della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e art. 10, comma 2, del medesimo C.G.S. oggi trasfuso nel disposto dell’ art.4, comma 1 del vigente C.G.S., e dell’art. 32, comma 2, del vigente C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella s/s 2017-2018 per la Società FC ARPAX, senza averne titolo.

- la Società ASD RONTA FC ARPAX, per rispondere della violazione ex art.4 comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e 5 comma 2 del medesimo C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi nell’art.6, comma 2 del vigente del C.G.S. per la responsabilità oggettiva di tale ultima Società delle violazioni ascrivibili al giocatore sopra menzionato. Effettuate ritualmente le notifiche, solo la società deferita si è presentata all’odierna riunione e in sede dibattimentale ha evidenziato di aver accolto tra le proprie file il calciatore Mikailo Lashkhi nell’ambito di un progetto d’integrazione sociale promosso dalle autorità locali e di non aver avuto i mezzi e le possibilità per poter verificare la veridicità della sua dichiarazione di non essere mai stato tesserato presso la Federazione calcistica del proprio paese di origine. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 2 mesi di squalifica a carico del calciatore Lashkhi Mikailo - ammenda di Euro 150,00 a carico della società ASD Ronta FC Arpax Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - ritenuta comprovata la responsabilità della sola parte deferita Signor Lashkhi Mikailo per la violazione a lui ascritta di aver falsamente attestato, in sede di richiesta di tesseramento presso la società Ronta Arpax, di non essere tesserato con la Federazione Calcio dell’Ucraina; - considerato che per una società operante in ambito dilettantistico è pressoché impossibile e comunque assai arduo, verificare se un giocatore è o meno tesserato presso federazioni estere, anche nel caso di specie non ritiene ravvisabile in capo alla società Ronta FC Arpax alcun profilo di colpa, neppure di natura oggettiva, anche perché, non essendosi perfezionato il tesseramento, a ben vedere tra il calciatore Lashkhi Mikailo e la stessa Ronta FC Arpax non si è in alcun momento creato un legame idoneo a produrre effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Lashkhi Mikailo la squalifica fino a tutto il 29/03/2020 e di prosciogliere la società ASD Ronta FC Arpax da ogni addebito. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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