C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 15/01/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Giovanni Buttafuoco nonché della Società F.C.D. Sarmatese

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Giovanni Buttafuoco nonché della Società F.C.D. Sarmatese

 

Con nota 18.11.2019, n. 6383/835 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32ter, comma 4, del C.G.S. previgente; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Stefanini; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. BUTTAFUOCO GIOVANNI, Presidente della Società FCD SARMATESE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. previgente in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF, in riferimento all’art. 33, comma 1, del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, per avere, nella s/s 2018-2019 permesso e consentito al Sig. Romanini Cristiano, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore della squadra partecipante al campionato di seconda categoria, girone “A” e più precisamente nel corso della gara ASD BORGONOVO – FCD SARMATESE del 21/10/2018, seppur non in circostanza di tesseramento con la stessa Società. - la Società FCD SARMATESE a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ex art.4 c. 1 e 2, del C.G.S. previgente. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite sono presenti all’odierna riunione. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite ai sensi dell’art. 127 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 20 giorni di inibizione a carico del Signor Giovanni Buttafuoco - Euro 75,00 a carico della società FCD Sarmatese. Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari frutto del patteggiamento tra il Rappresentante della Procura Federale e le parti deferite; - considerati i provvedimenti disciplinari come sopra patteggiati, giustificati ed adeguati alle riscontrate responsabilità; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Giovanni Buttafuoco l’inibizione per 20 giorni e alla società F.C.D. Sarmatese l’ammenda di € 75,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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