C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 05/02/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Emanuele Massarenti e Tommaso Frassineti nonché delle Società ASD Santagata 2016 e Polisportiva Juvenilia Imola A.D.
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Emanuele Massarenti e Tommaso Frassineti nonché delle Società ASD Santagata 2016 e Polisportiva Juvenilia Imola A.D.
Con nota 26.11.2019, n. 006896/1494 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S ora trasfuso nell’art. 125 del vigente C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Stefanini; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. EMANUELE MASSARENTI, Responsabile del Settore Giovanile della Società ASD SANTAGATA 2016, per la violazione dell’art.1bis co.1, del GGS (trasfuso nell’art.4, co.1, del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 10, co.1 del CGS, (oggi trasfuso nell’art.32, comma 1 del vigente CGS perché nella stagione sportiva 2017/2018 e nel mese di Aprile 2019 (s/s 2018/19), ha svolto un’attività di intermediazione e di proselitismo volta a favorire il trasferimento e, quindi, il tesseramento dei giovani calciatori Emanuele Calonici, Matteo Amadei e Lorenzo Talarico alla Società Santagata, contattando i rispettivi genitori a mezzo “WhatsApp”, seppur i minori fossero ancora tesserati con la Società ASD MASSA LOMBARDA. - Il Sig. TOMMASO FRASSINETTI, tesserato nella stagione sportiva 2018 /2019 con la Società POL. JUVENILIA IMOLA, per la violazione dell’art.1bis co.1, del GGS (trasfuso nell’art.4, co.1, del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 10, co.1 del CGS, (oggi trasfuso nell’art.32, comma 1 del vigente CGS perché nella stagione sportiva 2018/2019, ha svolto un’attività di intermediazione e di proselitismo volta a favorire il trasferimento e, quindi, il tesseramento del giovane calciatore Stefano Ursachi alla Società Santagata, contattando i genitori a mezzo “WhatsApp”, seppure il minore fosse ancora tesserato con la Società ASD MASSA LOMBARDA. - la Società ASD SANTAGATA 2016 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ex art. 4 comma 2, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art.6, co.2, del vigente C.G.S.) per le violazioni ascritte al Signor Emanuele Massarenti. - la Società POL. JUVENILIA IMOLA A.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art.6, co.2, del vigente C.G.S.) per le violazioni ascritte al Signor Tommaso Frassineti. Effettuate ritualmente le notifiche, delle parti deferite è presente solo il Sig. Davide Giordani, Presidente della Società Juvenilia Imola, il quale evidenzia che dal comportamento dell’allora proprio tesserato Tommaso Frassineti, la società Juvenilia non ha tratto alcun vantaggio, anzi ne è stata danneggiata avendo perduto un tesserato nella stagione successiva. Il legale rappresentante della suddetta società deferita, pur conscio delle conseguenze legate all’istituto della responsabilità oggettiva, chiede pertanto che al danno non sia aggiunta la beffa e che la sanzione a carco della propria società sia improntata alla massima clemenza. Nessuna delle restanti parti deferite si è presentata all’odierna riunione e nemmeno ha inviato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive:
- 4 mesi di inibizione a carico del Sig. Emanuele Massarenti - 2 mesi di inibizione a carico del Sig. Tommaso Frassineti - un’ammenda di Euro 200,00 a carico della società ASD Santagata 20216 - Un’ammenda di Euro 200,00 a carico della società Polisportiva Juvenilia Imola Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - valutate le dichiarazioni rese in sede di dibattimento dal Presidente della società Juvenilia Imola; - considerato che le altre parti deferite non hanno inviato memorie difensive; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Emanuele Massarenti l’inibizione di 4 mesi, al Sig. Tommaso Frassineti l’inibizione di 2 mesi, alla Società ASD Santagata 2016 l’ammenda di EUR 200,00 e alla Società Polisportiva Juvenilia Imola AD la sanzione dell’ammonizione. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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