C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 05/02/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Cesare Rigolli, Primo Civardi ed Emanuele Zurlo, quest’ultimo in persona dell’esercente la potestà genitoriale) nonché della società A.S.D Libertas San Corrado
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Cesare Rigolli, Primo Civardi ed Emanuele Zurlo, quest’ultimo in persona dell’esercente la potestà genitoriale) nonché della società A.S.D Libertas San Corrado
Con nota 27.11.2019, n. 6926/258 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. RIGOLLI CESARE, Rappresentante Legale della Società A.S.D. LIBERTAS SAN CORRADO, della violazione dell’art.4 commi 1 e 32 del C.G.S., artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore minore ZURLO EMANUELE e per aver consentito l’utilizzo dello stesso, senza sottoporlo agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e non dotandolo di assicurazione nel corso della seguente gara: PONTENURESE - LIBERTAS SAN CORRADO del 16.09.2019 valevole per il campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza. - Il Sig. CIVARDI PRIMO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. LIBERTAS SAN CORRADO, della violazione dell’art. 4, commi 1 e 32 del C.G.S. e art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara: PONTENURESE - LIBERTAS SAN CORRADO del 16.09.2019 valevole per il campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato il giocatore minore ZURLO EMANUELE, sottoscrivendo la distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore, poi consegnata al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso prendesse parte alla gara senza averne il titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza essere dotato di specifica copertura assicurativa.
- il Sig. ZURLO EMANUELE, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 32 del C.G.S., artt. 39, 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato la gara: PONTENURESE - LIBERTAS SAN CORRADO del 16.09.2019, valevole per il campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza, senza averne titolo in quanto non tesserato e sprovvisto di visita medica e di copertura assicurativa. Effettuate ritualmente le notifiche è presente il Sig. Rigolli il quale riconosce che per un disguido organizzativo il giovane calciatore Zurlo ha effettivamente disputato una gara senza essere regolarmente tesserato e aggiunge che, sempre a causa di problemi organizzativi, non ha potuto iscrivere la squadra allievi al girone primaverile. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 1 mese di inibizione a carico del Sig. Cesare Rigolli; - 1 mese di inibizione a carico del Sig. Primo Civardi; - 2 giornate di squalifica a carico del calciatore Emanuele Zurlo Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - considerate le dichiarazioni rese in sede dibattimentale dal legale rappresentante della società Libertas San Corrado; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Cesare Rigolli mesi uno di inibizione, al Sig. Primo Civardi mesi uno di inibizione, al calciatore Emanuele Zurlo la squalifica fino a tutto il 20/02/2020 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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