C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 12/02/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della società A.S.D. PROGETTO AURORA

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico della società A.S.D. PROGETTO AURORA

 

Con nota 02.12.2019, n. 7091/48 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonietta Majoli; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano - la Società ASD PROGETTO AURORA per la violazione dell’ex art.4 comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e 5 comma 2 del medesimo C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi nell’art.6,comma 2 del vigente del C.G.S., per la responsabilità oggettiva di tale ultima Società (Progetto Aurora) delle violazioni ascrivibili al Signor John Skanderaj calciatore che, all’atto di richiesta di tesseramento con la Società Progetto Aurora, veniva autorizzato al tesseramento in data 20.12.2018 dichiarando di non essere mai stato tesserato in Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione Albanese; il tesseramento è stato poi revocato in data 16.01.2019. Ritenuto di non dover disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti, si decide di procedere al deferimento. Effettuate ritualmente le notifiche la società deferita non è presente all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione svolge un’ampia ricostruzione dei fatti e richiede che venga riconosciuta la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari che le viene addebitata e conclude con la richiesta della seguente sanzione sportiva: - Euro 300,00 di ammenda a carico della società Progetto Aurora; - sei 6 mesi di squalifica al calciatore Signor John Skanderaj; Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che per una società operante in ambito dilettantistico è pressoché impossibile e comunque assai arduo, verificare se un giocatore sia o meno tesserato presso federazioni estere, in coerenza con la giurisprudenza consolidata di questo Tribunale Federale Territoriale, non si ritiene ravvisabile in capo alla società Progetto Aurora alcun profilo di responsabilità;

d e l i b e r a di prosciogliere da ogni addebito la società A.S.D. PROGETTO AURORA e di sanzionare il calciatore John Skanderaj con 3 mesi di squalifica. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

 

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