C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 19/02/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Manuel Edgar Bernaza Figueroa e della società Dragons Rimini Calcio a 5 ASD

 

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Manuel Edgar Bernaza Figueroa e della società Dragons Rimini Calcio a 5 ASD

 

Con nota 16.01.2020, n. 280 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonietta Majoli; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. FIGUEROA BERNAZA EDGAR MANUEL, giocatore della Società DRAGONS RIMINI CA5 ASD, delle violazioni dell’art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.40 comma 6 delle N.O.I.F. per avere falsamente affermato di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 con la Società Dragons Rimini, senza averne il titolo perché già tesserato con la Federazione Peruviana. - la Società DRAGONS RIMINI CA5 ASD a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art.6, co.2, del vigente C.G.S.) per le violazioni ascritte al Signor Figueroa Bernaza Edgar Manuel. Effettuate ritualmente le notifiche la società deferita non è presente all’odierno dibattimento, ma ha presentato una memoria difensiva nella quale motiva in maniera dettagliata l’impossibilità per una società di calcio dilettantistico di verificare presso federazioni estere le dichiarazioni rese da calciatori stranieri al momento della richiesta di tesseramento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, svolge un’ampia ricostruzione dei fatti e richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parte deferite per le violazioni regolamentari che loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - Euro 300,00 di ammenda a carico della società Dragons Rimini Calcio a 5 - 3 giornate di squalifica al calciatore Manuel Edgar Bernaza Figueroa: Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - letta la memoria difensiva prodotta dalla società deferita; - considerato che per una società operante in ambito dilettantistico è pressoché impossibile e comunque assai arduo, verificare se un giocatore sia o meno tesserato presso federazioni estere, in coerenza con la giurisprudenza oramai consolidata di questo Tribunale Federale Territoriale, non si ritiene ravvisabile in capo alla società Dragons Rimini alcun profilo di responsabilità; d e l i b e r a

di prosciogliere da ogni addebito la società DRAGONS RIMINI CALCIO A CINQUE A.S.D. e di sanzionare il calciatore Manuel Edgar Bernaza Figueroa con 3 giornate di squalifica, come da richieste del Rappresentate della Procura Federale. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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