C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/03/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Giuseppe Solferini e Franco Viscardi nonché della società ASD Polisportiva Comunale Riccione
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Giuseppe Solferini e Franco Viscardi nonché della società ASD Polisportiva Comunale Riccione
Con nota 31.01.2020, n. 9714/301 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. SOLFERINI GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della Società POL. COMUNALE RICCIONE, per la violazione degli artt. 4 comma 1 anche in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2 del CU n.1 del S.G.S. della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2019/2020 del 02/07/2019 e 32 comma 1 del C.G.S., ovvero stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, per aver quest’ultima organizzato un OPEN DAY per giovani calciatori (ovvero eventi con fini promozionali della scuola calcio del Club, denominata “ Riccione Football’s Future”, rivolti ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni), da svolgersi nelle giornate 22, 29 luglio, 5 agosto 2019 presso il Parco della Resistenza di Riccione e nei giorni 21,23,28 e 30 agosto 2019 presso il complesso sportivo Jimmy Monaco di Riccione, senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. della F.I.G.C. del Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna. E per aver consentito che, nel corso della corrente stagione sportiva in occasione e in concomitanza con l’organizzazione degli anzidetti OPEN DAY, il Sig. Franco Viscardi, tesserato per la Società A.S.D. RICCIONE CALCIO 1926, facesse propaganda promozionale in favore della A.S.D. POL. COMUNALE RICCIONE e pubblicizzasse attraverso invio di sms e stazionamento davanti a scuole elementari e asili, per conto della Società Pol. Comunale Riccione lo svolgimento degli anzidetti OPEN DAY. - Il Sig. VISCARDI FRANCO, all’epoca dei fatti tesserato della Società POL. COMUNALE RICCIONE, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 1del C.G.S., per aver nel corso della corrente stagione sportiva e segnatamente nel corso dei mesi di luglio e di agosto 2019, svolto attività di propaganda in favore della A.S.D. POL. COMUNALE RICCIONE e in tale contesto, per essersi adoperato per gli OPEN DAY di giovani calciatori rivolti prevalentemente ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni, dalla stessa organizzati, per promuovere la scuola calcio denominata “Riccione Football’s Future” in programma nelle giornate 22,29 luglio, 5 agosto 2019 presso il Parco della Resistenza di Riccione e, nei giorni 21,23,28 e 30 agosto 2019, presso il complesso sportivo Jimmy Monaco di Riccione, senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. della F.I.G.C.
- la Società A.S.D. POL. COMUNALE RICCIONE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi ex art. 6 comma 1 del C.G.S. per quanto ascritto e contestato al proprio all’epoca dei fatti Presidente. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite sono presenti all’odierna riunione e contestano le violazioni regolamentari ad esse attribuite. In particolare, il rappresentante del Presidente della Società deferita produce copia di una comunicazione inviata via mail al delegato provinciale per l’attività giovanile e scolastica per informarlo delle attività promozionali organizzate dalla stessa Polisportiva Comunale Riccione, ed una foto scattata durante una delle giornate del Riccione Football Future che conferma il coinvolgimento dello stesso dirigente locale della FIGC nella manifestazione in questione. La parte deferita Viscardi evidenzia, da parte sua, di avere svolto attività promozionali nell’interesse della Polisportiva Comunale Riccione sempre nel pieno rispetto delle norme federali e senza mai violare i principi di correttezza e lealtà sportiva. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, svolge un’ampia ricostruzione dei fatti e richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari che vengono loro addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 2 mesi di inibizione al Sig. Giuseppe Solferini; - 1 mese di inibizione al Sig. Franco Viscardi da scontare all’atto di un eventuale nuovo tesseramento; - Euro 500,00 di ammenda a carico della società ASD Pol. Comunale Riccione Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerate le argomentazioni addotte dalle parti deferite e rilevato che la mail prodotta dalla società Polisportiva Comunale Riccione reca una data successiva all’inizio delle attività promozionali in questione per cui non può costituire di per sé “una tempestiva comunicazione” agli organismi federali preposti; - ritenuto che, per quanto riguarda il comportamento della parte deferita Franco Viscardi, una volta decaduta l’imputazione di proselitismo, allo stesso non possa addebitarsi alcuna sostanziale violazione regolamentare; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Giuseppe Solferini l’inibizione per mesi uno, alla società ASD POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE l’ammenda di EUR 150,00 e di prosciogliere il Sig. Franco Viscardi da ogni addebito. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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