C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/03/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Ivano Bonetti nonché delle società FCD Vis Misano e ASD Cattolica Calcio Young

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Sig. Ivano Bonetti nonché delle società FCD Vis Misano e ASD Cattolica Calcio Young

 

Con nota 14.01.2020, n. 8747/291 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art.125 del vigente C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. BONETTI IVANO, all’epoca dei fatti Dirigente delle Società VIS MISANO per la stagione sportiva 2018/2019 e ASD CATTOLICA CALCIO YOUNG per la stagione sportiva 2019/2020, per la violazione dell’art.1bis co.1, del CGS vigente fino al 16.06.2019, nonché della violazione di cui all’art.4,comma 1, del vigente CGS, ovvero della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art.4 del regolamento dell’Elenco Direttori Sportivi (secondo cui, l’iscrizione e la permanenza nell’elenco speciale sono incompatibili con la carica di Sindaco di Società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell’interesse di calciatori o di Società, nonché con l’attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale, fatto salvo quanto previsto per il Direttore Sportivo, abilitato come Osservatore calcistico). Nella stagione sportiva 2018/2019, Bonetti ha svolto il ruolo di responsabile Tecnico del Settore Giovanile della Società VIS MISANO, organizzando raduni di tecnica calcistica per giovani calciatori, curando personalmente gli allenamenti, presso l’impianto sportivo gestito dalla Società di tesseramento, in difetto di qualifica di tecnico e comunque pur essendo un Direttore Sportivo iscritto nell’elenco speciale della FIGC. Nella stagione sportiva 2019/2020, Bonetti ha ricoperto il ruolo di responsabile Tecnico della squadra esordienti a “9”, della Società CATTOLICA CALCIO YOUNG, in difetto di qualifica di Tecnico e comunque pur essendo un Direttore Sportivo iscritto nell’Elenco speciale della FIGC; - la Società FCD VIS MISANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art.6, co.1, del vigente C.G.S.) per la condotta posta in essere dal proprio tesserato Sig. Ivano Bonetti, in occasione della stagione sportiva 2018-2019; - la Società A.S.D. CATTOLICA CALCIO YOUNG, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 1, del C.G.S. per la condotta posta in essere dal proprio tesserato Sig. Ivano Bonetti, in occasione della corrente stagione sportiva 2019-2020; Effettuate ritualmente le notifiche, delle parti deferite è presente il solo Sig. Ivano Bonetti, assistito da un legale di fiducia, il quale, dopo aver prodotto una memoria difensiva che viene allegata agli del presente procedimento, riconosce di aver svolto attività incompatibili con la qualifica di Direttore Sportivo, ma precisa di averlo fatto nell’assoluta inconsapevolezza evidenziando di non aver mai in precedenza esercitato l’attività di Direttore Sportivo, per la quale aveva a suo tempo ottenuto l’abilitazione, e di aver ricoperto incarichi presso le due società deferite all’unico scopo di favorire la crescita di giovani calciatori e senza alcuna motivazione di natura economica. Richiede pertanto che gli venga inflitta la sanzione minima di legge. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, svolge un’ampia ricostruzione dei fatti, richiede che sia riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari a loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 4 mesi di inibizione a carico del Sig. Ivano Bonetti - EURO 600,00 di ammenda a carico della società FCD Vis Misano - EURO 600,00 di ammenda a carico della società ASD Cattolica Calcio Young Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato l’atteggiamento collaborativo assunto dalla parte deferita Ivano Bonetti e l’ammissione di responsabilità dallo stesso fatta, tenuto conto, a questo riguardo, di quanto previsto e stabilito dall’articolo 128 del Codice di Giustizia Sportiva;

- ritenuta comprovata la responsabilità oggettiva di entrambe le società deferite per le violazioni loro rispettivamente attribuite; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Ivano Bonetti l’inibizione per mesi uno, alla società FCD Vis Misano l’ammenda di EUR 200,00 e alla società ASD Cattolica Calcio Young l’ammenda di EUR 200,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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