FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 198/AA del 09/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SARDIELLO LEMMA VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 287 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe SARDIELLO, Antonio LEMMA e della società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE SARDIELLO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Virtus Francavilla Calcio S.r.l., violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, e del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto i tesserati Ekuban Joseph e Funaro Gian Marco al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 17 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Feltrin Andrea al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 23 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Pierno Roberto al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 23 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Cassano Giuseppe al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 29 luglio 2021; per non aver sottoposto i tesserati Enyan Elimelech Konduah e Idda Riccardo al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 10 agosto 2021; per non aver sottoposto i tesserati Dacosta Aboubacar e Miccoli Antonio al test del tampone prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 12 agosto 2021; per non aver sottoposto il tesserato (suscettibile) De Tommaso Mauro al test del tampone in data 16 agosto 2021; per non aver sottoposto i tesserati Miceli Mirko, Nobile Tommaso Emmanuele e Ventola Danilo Giacinto al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 21 agosto 2021; per non aver sottoposto il tesserato Cinieri Cosimo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 29 agosto 2021;

ANTONIO LEMMA, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Virtus Francavilla Calcio S.r.l., in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver sottoposto i tesserati Ekuban Joseph e Funaro Gian Marco al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 17 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Feltrin Andrea al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 23 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Pierno Roberto al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 23 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Cassano Giuseppe al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 29 luglio 2021; per non aver sottoposto i tesserati Enyan Elimelech Konduah e Idda Riccardo al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 10 agosto 2021; per non aver sottoposto i tesserati Dacosta Aboubacar e Miccoli Antonio al test del tampone prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 12 agosto 2021; per non aver sottoposto il tesserato (suscettibile) De Tommaso Mauro al test del tampone in data 16 agosto 2021; per non aver sottoposto i tesserati Miceli Mirko, Nobile Tommaso Emmanuele e Ventola Danilo Giacinto al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 21 agosto 2021; per non aver sottoposto il tesserato Cinieri Cosimo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 29 agosto 2021;

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio LEMMA, Giuseppe SARDIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1575,00 (mille cinquecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe SARDIELLO, di € 1575,00 (mille cinquecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Antonio LEMMA e di € 2100,00 (duemila cento/00) di ammenda per la società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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