FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 202/AA del 11/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ASD ACCADEMIA REAL TORINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 298 pfi 21/22 adottato nei confronti della società ASD ACCADEMIA REAL TORINO avente ad oggetto la seguente condotta:
ASD ACCADEMIA REAL TORINO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società a cui apparteneva il sig. Ticau Ruslan responsabile di aver sottoscritto, in occasione del suo tesseramento, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio Tunno, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ACCADEMIA REAL TORINO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD ACCADEMIA REAL TORINO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.