FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 207/AA del 17/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PUCITTA RUOTOLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 265 pf 21/22 adottato nei confronti delle Sig.re Matilda PUCITTA e Angela RUOTOLO, avente ad oggetto la seguente condotta: MATILDA PUCITTA, calciatrice tesserata per ASD Spezia Calcio Femminile, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalsa per la promozione delle proprie prestazioni professionali ai fini di un tesseramento presso società nazionali e internazionali, dei Signori Alfredo Troisi e Filippo Ruvolo, soggetti già attinti da provvedimento disciplinare da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi (C.U. N. 2/CFAS 2021-2022) per aver svolto l'attività di agente sportivo, anche tramite la IPG Agency, sprovvisto della necessaria licenza; ANGELA RUOTOLO, calciatrice tesserata per ASD Spezia Calcio Femminile, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalsa ai fini del tesseramento con la citata società, del Sig. Alfredo Troisi, soggetto già attinto da provvedimento disciplinare da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi (C.U. N. 2/CFAS 2021-2022), per aver svolto l'attività di agente sportivo, anche tramite la IPG Agency, sprovvisto della necessaria licenza; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Matilda PUCITTA e Angela RUOTOLO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per la sig.ra Matilda PUCITTA, e di 1 (una) giornata di squalifica per la Sig.ra Angela RUOTOLO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it