FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 209/AA del 17/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CAVALLI FRATTA UP VIRTUS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 224 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo FRATTA, Daniele CAVALLI e della società U.P. VIRTUS avente ad oggetto la seguente condotta:
PAOLO FRATTA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.P. Virtus all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.P. Virtus, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Kudi Beltinho, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo nelle fila della squadra schierata dalla societò dallo stesso rappresentata in occasione della gara A.S.D. Team Santa Maria – U.P. Virtus, disputata in Lesignano in data 3.10.2021 e valevole per il girone A del Campionato Terza Categoria, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
DANIELE CAVALLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.P. Virtus, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Team Santa Maria – U.P. Virtus, disputata in Lesignano il 3.10.2021 e valevole per il girone A del Campionato Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.P. Virtus nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Kudi Beltinho, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; U.P. VIRTUS, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele CAVALLI, Paolo FRATTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.P. VIRTUS;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Daniele CAVALLI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Paolo FRATTA, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società U.P. VIRTUS;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.