C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 07/10/2020 – Delibera – GARA: VIRTUS CALERNO – POVIGLIESE del 27/09/2020

GARA: VIRTUS CALERNO – POVIGLIESE del 27/09/2020

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 13 del 30/09/2020 del C.R.E.R., ha esaminato la documentazione inviata a mezzo PEC dalla Soc. Povigliese, ed ha rilevato che non sono state rispettate le formalità procedimentali previste dal Regolamento per la Coppa Emilia Prima Categoria così come pubblicato nel C.U. n°11 Bis del 21/09/2020 del C.R.E.R.. Nella specie la Soc. Povigliese si è limitata ad inviare il reclamo al Giudice Sportivo senza che ciò fosse preceduto da formale preannuncio, nonché non ha fornito al medesimo organo giudicante l’attestazione dell’avvenuta notifica, nei termini stabiliti, alla controparte del preannuncio e/o del reclamo. Osserva questo Giudice Sportivo: In virtù di quanto precede il reclamo proposto dalla Soc. Povigliese non può essere preso in esame, poiché non state rispettate le formalità procedurali previste dal Regolamento per la Coppa Emilia Prima Categoria così come pubblicato nel C.U. n°11 Bis del 21/09/2020 del C.R.E.R. Visti anche gli artt. 53, 66 e 142 C.G.S P.T.M.

Questo Giudice Sportivo: dichiara inammissibile il reclamo ed omologa la gara con il risultato conseguito sul campo, ovvero VIRTUS CALERNO – POVIGLIESE 0- 1 dispone per l’addebito della tassa reclamo a carico della Società Povigliese.

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