C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 28/10/2020 – Delibera – GARA: ASAR ACCADEMIA CALCIO – SAMPIERANA del 11/10/2020

GARA: ASAR ACCADEMIA CALCIO – SAMPIERANA del 11/10/2020

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°15 del 14/10/2020 del C.R.E.R, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Sampierana, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. ASAR Accademia Calcio utilizzato il calciatore Sig. Bologna Davide con ancora a suo carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato la sanzione allo stesso comminata nel C.U. n° 33 del 26/02/2020 del C.R.E.R.. In virtù di quanto precede la società Sampierana chiede l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 10 C.G.S.. Accertato che al Sig. Bologna Davide (Soc. ASAR Accademia Calcio) nel C.U. n° 33 del 26/02/2020 del C.R.E.R., alla Pagina 757, è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata; Rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che il Sig. Bologna Davide è stato inserito nella distinta presentata dalla Soc. ASAR Accademia Calcio con il n° 8 e che ha preso parte alla gara in questione; Rilevato che le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Sig. Bologna Davide (Soc. ASAR Accademia Calcio). Considerato che in base all’ comma 6 dell’art. 10 C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA ▪ di accogliere il reclamo proposto dalla Sampierana e di infliggere, pertanto, alla Soc. ASAR Accademia Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: ASAR ACCADEMIA CALCIO – SAMPIERANA 0 - 3 ▪ di infliggere aI calciatore Sig. Bologna Davide della Soc. ASAR Accademia Calcio una ulteriore giornata di squalifica; ▪ di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. ASAR Accademia Calcio Sig. Ummarino Vittorio fino al 04/11/2020 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara dei calciatori che non avevano titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 4 C.G.S.); ▪ di infliggere alla Soc. ASAR Accademia Calcio l’ammenda di €. 150,00; ▪ di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. Sampierana.

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