C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 19/05/2021 – Delibera – GARA: PICCARDO TRAVERSETOLO – COLORNO del 02/05/2021

GARA: PICCARDO TRAVERSETOLO – COLORNO del 02/05/2021

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 43 del 05/05/2021 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Piccardo Traversetolo, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Colorno violato la normativa inerente l’impiego dei giovani calciatori, così come prevista dal C.U. n°37 del 24/03/2021 del C.R.E.R. (Stagione Sportiva 2020/2021). Nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Colorno non avrebbe rispettato il previsto obbligo di impiego di un giovane calciatore e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S. Rilevato dagli atti ufficiali che la società Colorno ha schierato inizialmente in campo i seguenti giovani calciatori: • Il Sig. Giaroli Michele (nato il 01/06/2001) – maglia n°1; • Il Sig. Crescenzi Samuele (nato il 04/10/2000) – maglia n°2; • Il Sig. Calliku Fabian (nato il 05/12/2002) – maglia n°9. Rilevato dal referto arbitrale che la società Colorno ha effettuato, nel corso della gara, le seguenti sostituzioni: • al 38’ del secondo tempo esce il n° 9 Calliku Fabian (nato il 05/12/2002) ed entra il n° 15 Sig. Toma Federico (nato il 12/08/2003); • al 38’ del secondo tempo esce il n° 2 Crescenzi Samuele (nato il 04/10/2000) ed entra il n° 17 Sig. Piscicelli Antonio (nato il 25/04/1999); • al 38’ del secondo tempo esce il n°11 Sig. Ansaloni Roberto (nato il 03/11/1993 ed entra il n° 20 Sig. Vita Leandro Omar (nato il 08/12/1992); • al 41’ del secondo tempo esce il n°5 Sig. Caraffini Michele (nato 23/07/1988) ed entra il n° 13 Sig. Callegari Lorenzo (nato il 22/06/2000); • al 45’ del secondo tempo esce il n°6 Sig. Corbelli Patrick (nato 05/11/1997) ed entra il n° 18 Sig. Terranova Matteo (nato il 29/03/1999).

Questo Giudice Sportivo, osserva: Le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara, e per tutta la durata della medesima, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età: • n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi; • n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2001 in poi; • n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi. Rilevato, pertanto, che la Società Colorno in conseguenza delle sostituzioni effettuate al 38’ del secondo tempo è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per tutta la durata della gara, n° 1 “giovane calciatore” in relazione alla seguente fascia di età: • nato dal 01/01/2000 in poi. Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Colorno con il risultato di 0 – 3 ai sensi dell’ art. 34 bis delle N.O.I.F. e dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S., nonché in relazione al C.U. n° 37 del 24/03/2021 P.T.M. Delibera: • di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Piccardo Traversetolo e, conseguentemente, di comminare alla Società Colorno la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato: PICCARDO TRAVERSETOLO – COLORNO 3 - 0 • di non addebitare la tassa reclamo alla Società Piccardo Traversetolo.

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