C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 02/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Stefano Palmieri, Pasquale Ruggeri, Marco Barbari nonché della società ACD Torconca Cattolica

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Stefano Palmieri, Pasquale Ruggeri, Marco Barbari nonché della società ACD Torconca Cattolica

 

Con nota 12.02.2020, n. 10316/567 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. STEFANO PALMIERI Presidente della Società A.C.D. TORCONCA CATTOLICA per la violazione dell’art.4 comma 1,32 del C.G.S. vigente e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MARCO BARBARI e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva, di dotarlo di copertura assicurativa e per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione non regolare, nel corso della gara: FORLIMPOPOLI - TORCONCA del 27.10.2019 valevole per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C2; - Il Sig. PASQUALE RUGGERI Dirigente Accompagnatore della Società A.C.D. TORCONCA CATTOLICA per la violazione dell’art.4 comma 1,32 del C.G.S., art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara: FORLIMPOPOLI - TORCONCA del 27.10.2019 valevole per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C2, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare in quanto non tesserato, il giocatore MARCO BARBARI, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del giocatore, consegnata successivamente al Direttore di gara consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo, senza visita medica e senza specifica copertura assicurativa; - Il Sig. MARCO BARBARI calciatore della Società A.C.D. TORCONCA CATTOLICA per la violazione dell’art.4, comma 1,32 del C.G.S. vigente e artt. 39,43 commi 1,6 delle N.O.I.F., per aver disputato la gara: FORLIMPOPOLI - TORCONCA del 27.10.2019 valevole per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 nelle fila della Società senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità e senza specifica copertura assicurativa; - la Società A.C.D. TORCONCA CATTOLICA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi ex art. 6 comma 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Con nota 14.01.2020, n. 8747/291 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; Effettuate ritualmente le notifiche, nessuna delle parti deferite si è presentata all’odierna riunione e nemmeno ha presentato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti, richiede che sia riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari a loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 90 giorni di inibizione a carico del Sig. Stefano Palmieri - 30 giorni d’inibizione a carico del Sig. Pasquale Ruggeri - 3 giornate di squalifica al calciatore Marco Barbari - 1 punto di penalizzazione per il Campionato 2020/2021 oltre a EURO 500,00 di ammenda a carico della società ACD Torconca Cattolica Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che le parti deferite non hanno addotto alcun argomento difensivo e hanno disertato l’odierna riunione; - ritenuto che, in ragione del notevole impatto economico che la contingente situazione di emergenza sanitaria sta avendo sulle società di calcio dilettantistiche, non sia né opportuna e nemmeno giustificata l’erogazione di sanzioni di natura pecuniaria a carico delle società oggettivamente responsabili per il compimento di violazioni disciplinari che, come quelle in esame, non risultano specificamente preordinate al conseguimento di un vantaggio sportivo e che dipendono sostanzialmente da negligenza e disattenzione dei tesserati della medesima società; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Stefano Palmieri l’inibizione per 45 giorni, al Sig. Pasquale Ruggeri l’inibizione per 30 giorni, al calciatore Marco Barbari la squalifica fino al 15/10/2020 e alla società A.C.D. Torconca Cattolica la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nel campionato della stagione sportiva 2020/2021 oltre alla sanzione dell’ammonizione con diffida.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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