C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 09/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Giuseppe Taglioli e Alex Labanti

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Giuseppe Taglioli e Alex Labanti

 

Con nota 13.02.2020, n. 10404/589 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. GIUSEPPE TAGLIOLI, Rappresentante Legale della Società ASD S. BENEDETTO V.S., per la violazione dell’art.4 comma 1, 32 del C.G.S. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ALEX LABANTI e per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione non regolare, nel corso della gara: SAN BENEDETTO V.S. – REAL CASALECCHIO del 23.11.2019 valevole per il Campionato Juniores Provinciale Delegazione di Bologna; - Il Sig. ALEX LABANTI calciatore minore per la violazione dell’art.4, comma 1, 2 del C.G.S., per aver disputato la gara: SAN BENEDETTO V.S. – REAL CASALECCHIO del 23.11.2019 valevole per il Campionato Juniores Provinciale Delegazione di Bologna; nelle fila della Società senza averne titolo perché non tesserato; Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all’odierna riunione e non hanno presentato memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari a loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 2 mesi di inibizione a carico del Sig. Giuseppe Taglioli - 2 giornate di squalifica a carico del Sig. Alex Labanti Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che le parti deferite non hanno presenziato all’odierna riunione e nemmeno hanno presentato memorie difensive; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Giuseppe Taglioli l’inibizione per mesi 1 e al Sig. Alex Labanti la squalifica per una giornata di gara. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it