C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 09/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della società USD Borgonovese

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico della società USD Borgonovese

 

Con nota 19.02.2020, n.10733/243 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonietta Majoli; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la Società sopra indicata, perché risponda: - la Società USD BORGONOVESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del vigente C.G.S. per le violazioni ascritte al Signor ELEZI DORIAN. Il calciatore dichiarava, di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera, si è reso così possibile il tesseramento con la Società Borgonovese. Il Signor Elezi Dorian su base di una dichiarazione mendace ha violato l’art. 4 comma 1, del CGS, in relazione all’art.40 comma 6 delle N.O.I.F. Si rileva l’impossibilità a procedere alla notifica nei confronti del calciatore Elezi Dorian, in quanto sono in corso accertamenti anagrafici. Effettuate ritualmente le notifiche il legale rappresentante della società deferita USD Borgonovese ha comunicato di non poter presenziare all’odierna riunione per sopraggiunti impedimenti e ha contestualmente ammesso che per mera dimenticanza non fu chiesto al calciatore straniero che si voleva tesserare, se in precedenza era stato tesserato nel proprio Paese d’origine. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti, richiede che sia riconosciuta la responsabilità delle società deferita per la violazione regolamentare addebitatale e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - EURO 500,00 di ammenda a carico della società US Borgonovese - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità della parte deferita per la violazione ad essa ascritta; - preso atto della sanzione disciplinare richiesta dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato quanto ha comunicato per iscritto la società deferita a questo Tribunale territoriale; - ritenuto che, in ragione del notevole impatto economico che la contingente situazione di emergenza sanitaria sta avendo sulle società di calcio dilettantistiche, non sia né opportuna e nemmeno giustificata l’erogazione di sanzioni di natura pecuniaria a carico delle società direttamente e oggettivamente responsabili per il compimento di violazioni regolamentari che, come quella in esame, non appaiono specificamente preordinate al conseguimento di un vantaggio sportivo e che dipendono sostanzialmente da negligenza e disattenzione dei tesserati della medesima società; d e l i b e r a di infliggere alla società USD Borgonovese la sanzione dell’ammonizione con diffida. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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