C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 16/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE GGIUNTO A carico della Signora Roberta Bonfiglioli e della società US Corticella SSD Srl
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE GGIUNTO
A carico della Signora Roberta Bonfiglioli e della società US Corticella SSD Srl
Con nota 04.03.2020, n.11520/538 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Raffaele Teodoro; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - la Signora ROBERTA BONFIGLIOLI, Presidente della Società U.S. CORTICELLA della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti Federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità in cui all’art.4, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 91, comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito, o comunque non impedito, al proprio staff tecnico di estromettere, lo scorso Ottobre, senza motivazione alcuna, il calciatore DI TILLO ANTONIO da allenamenti e convocazioni, nonché da ogni residua attività ufficiale della Società US CORTICELLA, nonostante che, il tesserato, avesse , a mezzo del legale prima e del genitore poi, formalmente richiesto il proprio reintegro;
- la Società U.S. CORTICELLA della violazione di cui all’art. 6 comma 1 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta trasgressiva ascritta al menzionato Presidente e Amministratore Unico. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno presentato, a mezzo del proprio avvocato difensore, un’articolata memoria difensiva con la quale si eccepiscono, in via pregiudiziale, l’inosservanza del termine di cui all’art. 125 CGS, il mancato rispetto dei termini prescritti dagli articoli 85 e 93 CGS, il superamento del termine di cui all’articolo 110 sempre del CGS, nonché il mancato deposito dei verbali di prova negli atti del procedimento. Nel merito del deferimento si eccepisce invece l’assenza di dolo, ma anche di mera imprudenza, nella condotta tenuta dalle parti deferite. Per tutto quanto precede si chiede che venga dichiarata l’estinzione del procedimento ovvero, in via subordinata, che venga disposta la piena assoluzione di entrambe le parti incolpate per la completa insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie punita dall’art. 4 CGS. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari a loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 2 mesi di inibizione a carico della Sig.ra Roberta Bonfiglioli - EUR 600,00 di ammenda a carico della società US Corticella SSD Srl Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - valutati gli argomenti difensivi addotti dalle parti deferite con particolare riferimento alle eccezioni procedurali sollevate in via pregiudiziale e preliminare; - considerato che ragioni correlate all’emergenza sanitaria che ha interessato il nostro Paese e che tuttora è in atto, non hanno consentito a questo Tribunale Federale Territoriale di fissare l’udienza di trattazione del presente procedimento disciplinare prima dello scadere del termine temporale di 90 giorni fissato dall’articolo 110 del Codice di Giustizia Sportiva per la pronuncia della decisione di primo grado; - valutato che nel caso di specie non si versa in nessuna delle condizioni di sospensione del termine di estinzione del giudizio elencate nell’art.38 comma 5 de Codice di Giustizia del CONI; - ritenuto che per il decorso del suddetto termine, pregiudizialmente eccepito dalle parti incolpate, il merito del presente procedimento non possa essere esaminato; d e l i b e r a l’estinzione del procedimento disciplinare nei confronti della Sig.ra Roberta Bonfiglioli e della Società US Corticella SSD Srl. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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