C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 16/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Marco Ferrari e della società F.C. Consolata 67

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Marco Ferrari e della società F.C. Consolata 67

 

Con nota 10/03/2020, n. 11832/566 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Tullio Cristaudo; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. MARCO FERRARI, Presidente e legale rappresentante della Società F.C. CONSOLATA 67, della violazione dell’art. 4 comma 1, C.G.S., per inosservanza delle norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art.38 comma 1 delle N.O.I.F. secondo il quale i tecnici per svolgere attività devono essere regolarmente tesserati per la Società dove prestano la loro opera, cosa che non è stata fatta per il Sig. Tisi Attilio in qualità di tecnico, in quanto ha svolto attività nella stagione sportiva 2019/2020, nell’organizzazione di stage formativi per quattro settimane per la Società CONSOLATA 67 senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la Società. - la Società F.C. CONSOLATA 67 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al Signor MARCO FERRARI. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite sono presenti all’odierna riunione rappresentate e difese da un avvocato di fiducia il quale si riporta alla memoria difensiva presentata a questo Tribunale Federale Territoriale e alle eccezioni e contestazioni con essa proposte. In sede di audizione il legale delle parti incolpate insiste in particolare per l’accoglimento di due eccezioni sollevate in limine litis, l’una pregiudiziale e relativa al decorso del termine di estinzione del giudizio disciplinare previsto e stabilito dall’articolo 110 del Codice di Giustizia Sportiva; l’altra preliminare e relativa all’improcedibilità del deferimento per mancanza del presupposto necessario per l’apertura dell’indagine. Eccezione quest’ultima fatta propria da altro organo federale di giustizia sportiva per prosciogliere il tecnico coinvolto nei medesimi fatti che hanno dato origine al deferimento in parola. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti, richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari che vengono loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive:

- 2 mesi di inibizione a carico del Sig. Marco Ferrari - Euro 200,00 di ammenda a carico della società FC Consolata 67 Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - valutati gli argomenti difensivi addotti dalle parti deferite con particolare riferimento alle eccezioni procedurali sollevate in via pregiudiziale e preliminare; - considerato che ragioni correlate all’emergenza sanitaria che ha interessato il nostro Paese e che tuttora è in atto, non hanno consentito a questo Tribunale Federale Territoriale di fissare l’udienza di trattazione del presente procedimento disciplinare prima dello scadere del termine temporale di 90 giorni fissato dall’articolo 110 del Codice di Giustizia Sportiva per la pronuncia della decisione di primo grado; - valutato che nel caso di specie non si versa in nessuna delle condizioni di sospensione del termine di estinzione del giudizio elencate nell’art.38 comma 5 de Codice di Giustizia del CONI; - ritenuto che per il decorso del suddetto termine, pregiudizialmente eccepito dalle parti incolpate, il merito del presente procedimento non possa essere esaminato; d e l i b e r a l’estinzione del procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Marco Ferrai e della società FC Consolata 67 per decorso del termine stabilito dall’art.110 CGS Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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