C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 23/09/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Francesco Baffa

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Francesco Baffa

 

Con nota 21/05/2020, n.12429/466 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Anna Maria De Santis; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: - Il Sig. BAFFA FRANCESCO Dirigente Accompagnatore della Società U.S. REGGIO CALCIO A.S.D. per la stagione sportiva 2019/2020 della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dai punti 14 e 18 del C.U. del Settore Tecnico n.30 – 2019/2020 pubblicato il 24 luglio 2019, per aver compilato infedelmente e con dati palesemente mendaci la domanda di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C licence tenutosi a Parma dal 30 settembre 2019 all’11 gennaio 2020. Il 16 agosto 2019 ha autocertificato, contrariamente al vero, di aver svolto, per 3 (tre) stagioni sportive, l’attività di calciatore dilettante in gare ufficiali di Campionati appartenenti alle categorie Eccellenza, Serie D, Terza Categoria, lucrando una valutazione di 2.60 punti superiore rispetto a quella effettiva e risultante dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini. Dalle false dichiarazioni si è classificato al quarantesimo posto nella graduatoria definitiva con un punteggio complessivo di 5.60 che gli ha permesso di essere ammesso al Corso per il conseguimento dell’abilitazione. Con nota 10/03/2020, n. 11832/566 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale;

Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita non è presente all’odierna riunione, ma ha inviato una memoria difensiva per contestare le violazioni regolamentari di cui è chiamato a rispondere e per affermare di aver effettivamente svolto, presso società calabresi, l’attività calcistica indicata nella domanda di ammissione al corso allenatori, della quale attività non sarebbe però rimasta traccia presso il Comitato Regionale della Calabria “per problematiche del sistema informatico” che avrebbero causato la cancellazione o la perdita delle presenze risultanti dai registri cartacei utilizzati negli anni 1999/2002. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti, richiede che venga riconosciuta la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari che le sono addebitate e conclude con la richiesta della seguente sanzione sportiva: - 12 mesi di inibizione a carico del Sig. Francesco Baffa Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che gli argomenti difensivi addotti dalla parte incolpata non hanno trovato riscontro presso il Comitato Regionale della Calabria il quale ha ribadito che non risulta alcun tesseramento del Sig. Baffa Francesco nelle stagioni sportive dallo stesso indicate; - ritenuta dunque provata la responsabilità dell’incolpato per le violazioni disciplinari che gli vengono addebbiate d e l i b e r a d’infliggere al Sig. Francesco Baffa l’inibizione per mesi 12 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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