C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 14/10/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Stefano Roncassaglia

 

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Stefano Roncassaglia

 

Con nota 10/08/2020, n.002215/900 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’ art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Orazio Maggio; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: - Il Sig. RONCASSAGLIA STEFANO all’epoca dei fatti era Dirigente Accompagnatore della Società F.C. PERSICETO 1985, per rispondere alla violazione degli articoli 4 e 19 comma 3 del C.G.S.. I soggetti che operano in ambito Federale sono tenuti all’osservanza dello Statuto del Codice e delle NOIF, nonché delle altre norme Federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità i ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, in particolare, i dirigenti e i tesserati delle Società, nonché i soci e non soci, di cui all’art.2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione inflitta. Il Signor Roncassaglia Stefano, ha svolto attività di consulenza tecnica e promozioni di Tornei in favore della Società ASD ATLETICO SPM CALCIO, sebbene fosse ancora tesserato per la F.C. PERSICETO 1985 ed inibito per altro procedimento. Effettuate ritualmente le notifiche, la parte incolpata è presente all’odierna riunione e si difende smentendo ogni accusa rivolta a Lui, in quanto non è mai stato Dirigente Accompagnatore ma ha solo svolto le funzioni di Allenatore e all’inizio della stagione sportiva 2019/2020, ha rassegnato le dimissioni, chiedendo di essere svincolato dalla Società F.C. PERSICETO, senza mai ricevere una conferma da parte della stessa. Conferma di non aver mai allenato, organizzato Tornei o sponsorizzato la Società ATLETICO SPM CALCIO, ma di essersi recato presso di essa, soltanto per colloquiare e scambiarsi opinioni con altri allenatori. Chiede di essere prosciolto da ogni accusa nei suoi confronti perché il fatto non sussiste. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti, richiede che venga riconosciuta la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari che le vengono addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 8 mesi di inibizione a carico del Sig. Stefano Roncassaglia Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - valutati gli argomenti difensivi addotti dalla parte deferita; - ritenuto che appare acclarato che il Signor Roncassaglia non abbia mai ricevuto una risposta (alla richiesta di svincolo) da parte della società F.C. PERSICETO; - Ritenuto che l’incolpato ha dichiarato di aver più volte sollecitato una risposta in tal senso da parte della predetta Società; - Ritenuto che Egli non abbia svolto attività (di consulenza o di organizzazione di eventi) in conflitto con la Società F.C. PERSICETO e in spregio del rispetto di una precedente sanzione disciplinare inflittagli; - Ritenuto infine che, mancando l’abitualità del comportamento dell’incolpato, essendo al contrario prevalsa la saltuarietà di tale comportamento ed essendo pacifico che non vi fu per lui alcun vantaggio economico o di altro genere. (semmai al Roncassaglia va attribuita la mancanza di una particolare prudenza e /o diligenza del proprio comportamento) P.Q.M. d e l i b e r a d’infliggere al Signor Stefano Roncassaglia un’ammonizione. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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