C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 14/10/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Roberto Alpi e della Società ASD Futball Cava Ronco

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Roberto Alpi e della Società ASD Futball Cava Ronco

 

Con nota 30.07.2020, n. 1653/937 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’ art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - Il Sig. ALPI ROBERTO Presidente della Società ASD FUTBALL CAVA RONCO, della violazione dell’art. 4 del C.G.S. dei principi di lealtà e correttezza nonché dei doveri e divieti in tema di tesseramenti di cui all’art. 32, comma 2, del C.G.S., in data 23 gennaio 2020, all’insaputa del calciatore GIANMARCO LORENZO e senza il preventivo assenso del medesimo, compilato il modulo per la richiesta di tesseramento di quest’ultimo con l’ASD FUTBALL CAVA RONCO campionato di Eccellenza e, previa apposizione sul predetto modulo di una sottoscrizione apocrifa solo apparentemente riconducibile al Sig. GIANMARCO LORENZO ed inviato all’ufficio tesseramenti del C.R.E.R.. - la Società ASD FUTBALL CAVA RONCO campionato di Eccellenza, alla quale apparteneva il soggetto al momento della commissione dei fatti, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non si sono presentate all’odierna riunione e nemmeno hanno presentato memorie difensive.

A seguito di un’ampia ricostruzione dei fatti, il Rappresentante della Procura Federale richiede che sia riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni rispettivamente loro ascritte e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 8 mesi di inibizione a carico del Sig. Roberto Alpi; - EURO 600,00 di ammenda a carico della società ASD FUTBALL CAVA RONCO; Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni ad esse ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale - considerato che le parti deferite non hanno addotto alcun argomento difensivo, nè sono comparse all’udienza fissata per questi motivi P.Q.M. d e l i b e r a di infliggere al Presidente della Società Sig. Roberto Alpi l’inibizione per mesi 8 e alla Società ASD FUTBALL CAVA RONCO l’ammenda a Euro 400. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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