C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 14/10/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Riccardo Salati, Roberto Magnani, Ubert Corbelli e della società ASD B. Langhiranese

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Riccardo Salati, Roberto Magnani, Ubert Corbelli e della società ASD B. Langhiranese

 

Con nota 05.08.2020, n. 1943/862 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’ art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Vincenzo Postiglione; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. SALATI RICCARDO all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD B LANGHIRANESE, della violazione dell’art. 4 c.1 del C.G.S. in relazione all’art.39 del Regolamento del Settore Tecnico, per il principio di lealtà e correttezza avendo consentito che in alcune gare del Campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali le funzioni di allenatore si svolgessero senza la presenza in panchina di un tecnico abilitato, ma assolte da dirigenti accompagnatori privi della necessaria qualifica; - Il Sig. CORBELLI UBERT all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD B. LANGHIRANESE, della violazione dell’art.4, c.1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per il principio di lealtà e correttezza avendo consentito che in alcune gare del Campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali senza essere in possesso della necessaria abilitazione, nella formazione della Società ASD B LANGHIRANESE; - Il Sig. MAGNANI ROBERTO all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD B. LANGHIRANESE, della violazione dell’art.4, c.1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per il principio di lealtà e correttezza avendo consentito che in alcune gare del Campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali senza essere in possesso della necessaria abilitazione, nella formazione della Società ASD B. LANGHIRANESE; - la Società ASD B. LANGHIRANESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6 c.1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal suo Presidente, Sig. Salati Riccardo e dai Dirigenti sopra menzionati.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non si sono presentate all’odierna riunione e nemmeno hanno presentato memorie difensive. A seguito di un’ampia ricostruzione dei fatti, il Rappresentante della Procura Federale richiede che sia riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari che vengono loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 5 mesi di inibizione a carico del Sig. SALATI RICCARDO; - 2 mesi di inibizione a carico del Sig. CORBELLI UBERT; - 4 mesi di inibizione a carico del Sig. MAGNANI ROBERTO; - EURO 600,00 di ammenda a carico della società ASD B LANGHIRANESE; Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni ad esse ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale - considerato che le parti deferite non hanno addotto alcun argomento difensivo, nè si sono presentate all’udienza fissata. P.Q.M. d e l i b e r a di infliggere 5 mesi di inibizione a carico del Sig. Salati Riccardo; 2 mesi di inibizione a carico del Sig. Corbelli Ubert; 4 mesi di inibizione a carico del Sig. Magnani Roberto; e alla Società ASD B LANGHIRANESE l’ammenda a Euro 150. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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