F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 216/CSA pubblicata il 23 Marzo 2022 – U.S. Lecce S.p.A.

 Decisione n. 216/CSA/2021-2022       

Registro procedimenti n. 213/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Lorenzo Attolico – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 213/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Lecce S.p.A. in data 26.02.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 136 del 24.02.2022; avverso la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 inflitta alla reclamante in relazione alla gara Lecce/Cittadella del 23.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.03.2022, il prof. avv. Andrea Lepore e udito l’avv. Domenico Zinnari per la reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 7 marzo 2022, la società Lecce ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo in relazione alla gara Lecce/Cittadella del 23.02.2022 di cui al C.u. n. 136 del 24 febbraio 2022, mediante la quale veniva irrogata al sodalizio salentino la sanzione dell’ammenda di euro 6.000 «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS».

La reclamante chiede di rideterminare l’entità della sanzione irrogata che sarebbe eccessivamente afflittiva.

Non contestando il disvalore degli accadimenti, evidenza a sostegno della sua tesi una serie di misure adottate dal club sì da ammettere l’applicazione di ulteriori attenuanti oltre quella richiamata dal giudice di prime cure, tra cui in particolare, come anche affermato in sede dibattimentale, l’art. 29, comma 1, lett. d), C.G.S., a tenore della quale la sanzione può essere ridotta  qualora «al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione».

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo meriti accoglimento per i motivi che seguono.

Da quanto emerso dal referto dei collaboratori federali presenti sul terreno di gioco si rileva che «durante la gara la società si è attivata diffondendo svariati annunci dissuasivi al lancio e all’accensione di materiale pirico/esplosivo. Nessun danno a persone provocato» (all. Sez. 3, modulo procura federale). Tale ricostruzione induce a ritenere che la richiesta dell’U.S. Lecce abbia fondamento e che possa essere accolta in proporzione agli eventi descritti.

Per converso, non può trovare qui ingresso l’ulteriore richiesta volta a conseguire il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 29, comma 1, lett. a). C.G.S. Invero, per ciò che concerne la rilevanza della circostanza esimente-attenuante di cui alla disposizione in parola, questa Corte ritiene non sia applicabile al caso di specie, in quanto è opportuno rammentare il principio, più volte ribadito, secondo il quale «l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati dalle società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci» (cfr. in questa direzione Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 071 del 17 novembre 2021; nonché, ancora, Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre 2021), evenienza qui non dimostrata, risultando anzi smentita dagli accadimenti in contestazione. 

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 5.000,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL VICE PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                            Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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