F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 218/CSA pubblicata il 23 Marzo 2022 – ACF Fiorentina S.r.l.

Decisione n. 218/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 215/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Presidente

Daniele Cantini – Componente

Michele Messina - Componente (relatore)

Antonio Cafiero- Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 215/CSA/2021-2022, proposto dalla società ACF Fiorentina S.r.l.  anche nell’interesse del suo tesserato sig. Giacomo Bonaventura, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 199 del 01.03.2022; 

Visto il reclamo e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti; 

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.03.2022, l’Avv. Michele Messina e uditi l’Avv. Nicola Siggillino, in sostituzione dell’Avv. Mario Vigna, e il Sig. Giacomo Bonaventura;

RITENUTO IN FATTO

La società ACF Fiorentina S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n°2 giornate, inflitta dal giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Comunicato Ufficiale 199 del 01.03.2022) al tesserato sig. Giacomo Bonaventura in relazione alla gara del campionato di calcio Serie A, Sassuolo/Fiorentina del 26.02.2022.

Il provvedimento punitivo, qui fatto oggetto di gravame, è così motivato: “per comportamento in campo (Sesta ammonizione) per avere inoltre, al 35 del secondo tempo dopo la notifica dell’ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo per svariate volte un epiteto offensivo ”.  La società reclamante, con il ricorso introduttivo, in forza delle motivazioni ivi diffusamente addotte e previa richiesta di audizione, ha chiesto, in via principale, la riduzione della squalifica comminata al sig. Giacomo Bonaventura ad una giornata effettiva di gara e, in subordine, di contenere la sanzione irrogata, limitandola ad una sola giornata con conversione dell’altra in ammenda nella misura ritenuta irrogabile.

Il ricorso, all’esito della svolta udienza, in cui sono stati uditi la reclamante e il sig. Bonaventura, è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto nei sensi di seguito indicati.  Il Collegio considera, in premessa, come la condotta in contestazione risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell’arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61 comma 1del codice di giustizia sportiva (di seguito anche solo Codice),forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati, posto che il ricorrente ha indirizzato nei confronti del direttore di gara parole la cui valenza è da considerarsi, oltre che irrispettosa, secondo il comune sentire, sicuramente ingiuriosa.

Il contenuto chiaramente offensivo della condotta in addebito e la sua reiterazione rendono, dunque, il comportamento complessivo tenuto dal calciatore suindicato obiettivamente censurabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 comma 1 lettera a) del Codice.

Lo stesso calciatore, sentito da questa Corte, si è limitato a riconoscere, in termini peraltro generici, di aver assunto, in un particolare frangente della partita, un comportamento non ortodosso, senza, tuttavia, offrire alcun contributo utile a confutare gli eventi come riportati negli atti ufficiali di gara.

In siffatte evenienze, la disposizione citata di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara), per quanto qui di più diretto interesse, da calciatori, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”.

Vale soggiungere, ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio, che il denunciato stato di tensione conseguente all’evoluzione agonistica dell’incontro non vale, a parere del Collegio, a configurare una diversa e più tenue ipotesi disciplinare dal momento che le pressioni di ordine emotivo evocate nel ricorso – piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili - costituiscono un dato ordinario e costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicché il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore.

I precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa e le argomentazioni articolate in reclamo, con specifico riferimento all’elemento psicologico che costituirebbe premessa del sanzionato comportamento, tenuto in un contesto agonistico asseritamente concitato, non sono, poi, secondo la Corte, rapportabili alla vicenda in parola in difetto, tra l’altro, di contestuale ed immediata resipiscenza da parte del calciatore.

Ciò nondimeno, il Collegio ritiene che sia comunque possibile attenuare il rigore sanzionatorio della imputazione in addebito ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Codice, a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.

E, invero, nel caso in esame, non può di certo essere obliata l’accertata correttezza curriculare del sig. Giacomo Bonaventura e l’assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva, di guisa che, esclusa ogni ipotesi di recidiva, il suo particolare vissuto si presta a essere favorevolmente valutato ai fini di una riduzione della sanzione che può, pertanto, essere contenuta nella misura di una sola giornata con commutazione della seconda nell’ammenda di € 10.000,00. 

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica ad 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE

Michele Messina

IL VICE PRESIDENTE

     Umberto Maiello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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