F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 217/CSA pubblicata il 23 Marzo 2022 – Lucchese 1905 S.r.l.

Decisione n. 217/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 220/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore) 

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 220/CSA/2021-2022 proposto dalla società Lucchese 1905 S.r.l, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 229/DIV dell’ 01.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.3.2022, l’Avv. Prof. Paolo

Tartaglia e udito l’Avv. Federico Menichini per la società reclamante;

Sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Lucchese 1905 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Nanni Nicola, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. 229 dell’ 1.3.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Lucchese/Fermana del 27.2.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 28°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, colpiva con una gomitata al volto un avversario, causandogli abbondante fuoriuscita di sangue e costringendolo ad abbandonare il gioco”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto in via principale la riduzione della sanzione inflitta da tre a una giornata di squalifica e, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica.

La società reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, ma bensì di condotta antisportiva o al più gravemente antisportiva. A dire della reclamante non si sarebbe trattato di una gomitata, bensì di uno scontro di gioco testa contro testa tra i due giocatori che si contendevano un pallone aereo proveniente da un rinvio del portiere.

Tant’è che il giocatore della Fermana era costretto a lasciare il campo per la perdita di sangue, ma anche il calciatore Nanni della Lucchese veniva soccorso dal medico sociale per una ferita alla testa.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 marzo 2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Federico Menichini, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Mattia Ubaldi, arbitro della gara Lucchese/Fermana dell’1.3.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore Nanni della Lucchese arrivando di corsa è saltato e si è girato alzando il gomito così colpendo l’avversario alla testa.

Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua in considerazione della condotta tenuta dal calciatore Nanni.

Infatti, il gesto del calciatore della Lucchese deve considerarsi condotta violenta e a nulla rileva il fatto che anch’egli sia rimasto ferito alla testa in quanto trattasi di evento scaturente dalla dinamica successiva alla sua gomitata.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Lucchese 1905 S.r.l. deve essere respinto.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                                   Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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