C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 08/09/2021 – Delibera – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA (Stagione Sportiva 2020-2021) Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COMPIANO Avverso punizione sportiva della perdita della gara, un punto di penalizzazione in classifica ed EUR 150,00 di ammenda Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 16 bis del 18.10.2020 Gara: Compiano / Montanara Calcio Ducale programmata per il 18/10/2020

CAMPIONATO 2^ CATEGORIA (Stagione Sportiva 2020-2021)

Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COMPIANO

Avverso punizione sportiva della perdita della gara, un punto di penalizzazione in classifica ed EUR 150,00 di ammenda Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 16 bis del 18.10.2020 Gara: Compiano / Montanara Calcio Ducale programmata per il 18/10/2020

 

La Società A.S.D. Compiano Calcio aveva tempestivamente impugnato la suddetta delibera a suo tempo assunta dal Giudice Sportivo di Parma affermando che la mancata presenza della propria compagine per la disputa dell’incontro in parola fu dipesa da un’ordinanza del 16 ottobre 2020 mediante la quale il Sindaco di Compiano, nell’esercizio dei poteri derivatigli dallo stato di emergenza nazionale proclamato da apposito provvedimento governativo, aveva disposto la temporanea chiusura dell’impianto sportivo comunale presso il quale era stata messa in calendario la partita contro la squadra del Montanara Ducale. Per quanto precede la società reclamante chiedeva, in via principale, la riprogrammazione della gara e in via subordinata l’annullamento dell’ammenda. All’odierna riunione la società reclamante non è presente e non ha prodotto ulteriori memorie difensive. Letto il reclamo ed esaminata la documentazione probatoria allegata al reclamo, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene di dover preliminarmente dichiarare che per quanto attiene alle impugnate sanzioni sportive della perdita della gara a tavolino e del punto di penalizzazione in classifica, qualsiasi delibera sarebbe inutiliter data e non avrebbe alcuna efficacia per via dell’annullamento dei campionati della passata stagione sportiva. Per quanto riguarda invece la sanzione di natura economica, questa Corte ritiene che in considerazione del contesto emergenziale del momento, le circostanze di fatto e di diritto addotte dalla società Compiano costituiscono una causa di forza maggiore tale da giustificare la decisione assunta dalla stessa società ricorrente di non fare partecipare la propria squadra di seconda categoria alla gara in questione.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Compiano Calcio e annulla l’impugnato provvedimento del Giudice sportivo di Parma. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

 

 

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