C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 29/09/2021 – Delibera – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA (Stagione Sportiva 2020-2021) Nr. 4 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. PONTEVECCHIO Avverso squalifica fino al 17 novembre 2021 a carico del calciatore Nicholas Ghini Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 18 del 15.09.2021 Gara: Basca 2002 / Pontevecchio del 12/09/2021

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA (Stagione Sportiva 2020-2021)

Nr. 4 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. PONTEVECCHIO

Avverso squalifica fino al 17 novembre 2021 a carico del calciatore Nicholas Ghini Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 18 del 15.09.2021 Gara: Basca 2002 / Pontevecchio del 12/09/2021

 

La Società A.P.D. Pontevecchio dopo ad aver tempestivamente inviato un preannuncio di reclamo ha proposto un ricorso avverso l’indicato provvedimento tramite una semplice mail priva di qualsivoglia sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società stessa. L’assenza di firma nel ricorso, in spregio all’articolo 49 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva, in aggiunta al fatto che lo stesso non è redatto su carta intestata della società, non consente di accertarne la reale provenienza e per questa ragione non può essere esaminato in quanto inammissibile. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.P.D. Pontevecchio e conferma per intero l’impugnato provvedimento del Giudice sportivo del CRER

Pone a carico della società Pontevecchio la tassa reclamo non versata.

 

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