C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/10/2021 – Delibera – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA Nr. 6 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CARPINE 1954 A.S.D. Avverso squalifica per dieci giornate di gara inflitta al calciatore Tommaso Valenti Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 15 del 23.09.2021 Gara: Rivara / Carpine del 19/09/2021

CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

Nr. 6 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CARPINE 1954 A.S.D.

Avverso squalifica per dieci giornate di gara inflitta al calciatore Tommaso Valenti Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 15 del 23.09.2021 Gara: Rivara / Carpine del 19/09/2021

 

La Società U.S. CARPINE 1954 A.S.D., d’ora in poi solo Carpine, dopo ad aver tempestivamente inviato un preannuncio di reclamo, ha impugnato, per il tramite di un proprio legale fiduciario, l’indicato provvedimento disciplinare sostenendo che la frase offensiva pronunciata dal calciatore Valenti all’indirizzo di un avversario non può definirsi come un’espressione discriminatoria per motivi di razza in quanto entrambi i ragazzi, chi l’ha pronunciata e chi l’ha subita, avrebbero “comuni caratteri esteriori ed ereditari”. Afferma il Carpine che le parole dette dal proprio calciatore Valenti andrebbero qualificate come un semplice insulto nei confronti di un avversario e chiede pertanto che venga riformata la decisione del Giudice sportivo in modo che la squalifica del calciatore Valenti sia equiparata all’effettiva gravità dei fatti. Il Carpine, rappresentato da un legale fiduciario, è presente all’odierna riunione e in questa sede si richiama alle dedotte argomentazioni contestando vibratamente quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto e la conseguente decisione del giudice sportivo e riportandosi alle conclusioni prese nell’atto di ricorso. Letto il reclamo, esaminato il referto di gara, valutate le caratteristiche fisiche dei due calciatori coinvolti nel diverbio descritto dall’arbitro, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che la frase rivolta dal calciatore Valenti del Carpine al calciatore Grosselle del Rivara sia del tutto priva degli elementi soggettivi e oggettivi per poter costituire un comportamento discriminatorio per motivi di razza o di colore della pelle e dunque per poter integrare la fattispecie prevista e punita dall’articolo 28 comma 2 del CGS. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il ricorso proposto dalla Società Carpine e riduce la squalifica del calciatore Tommaso Valenti portandola a due giornate effettive di gara. Nulla dispone in relazione al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva essendo stato il ricorso accolto.

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