C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 13/10/2021 – Delibera – CAMPIONATO DI ECCELLENZA Nr. 8 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ARGENTANA Avverso sanzioni della perdita della gara, penalizzazione di un punto in classifica ed Euro 600,00 di ammenda Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nei C.U. nr. 23 del 29.09.2021 e successivamente meglio precisata con nota pubblicata nel C.U. nr. 24 del 01.10.2021 Gara: Argentana / Vadese Sole Luna del 26/09/2021
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Nr. 8 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ARGENTANA
Avverso sanzioni della perdita della gara, penalizzazione di un punto in classifica ed Euro 600,00 di ammenda Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nei C.U. nr. 23 del 29.09.2021 e successivamente meglio precisata con nota pubblicata nel C.U. nr. 24 del 01.10.2021 Gara: Argentana / Vadese Sole Luna del 26/09/2021
La Società A.S.D. Argentana ha impugnato i provvedimenti disciplinari sopra menzionati sostenendo che una serie di eventi, ed in particolare un violento temporale abbattutosi pochi minuti prima dell’inizio della gara sul territorio del Comune dove era situato l’impianto sportivo, avrebbero costituito oggettive cause di forza maggiore che non avrebbero consentito agli addetti della stessa società reclamante di eseguire tempestivamente la riparazione delle reti delle porte così come richiesto dall’arbitro. Evidenziando il fatto che la società Argentana avrebbe comunque fatto tutto quanto le era possibile fare e che il protocollo arbitrale non sarebbe stato integralmente rispettato, la ricorrente conclude chiedendo, in via principale, la cancellazione della sanzione della perdita della gara a tavolino e, in via secondaria, l’annullamento sia della penalizzazione di un punto in classifica sia dell’ammenda di Euro 600,00. La società Argentana, che aveva chiesto di essere sentita, ha partecipato alla riunione in video conferenza nel corso della quale si è richiamata alle motivazioni del reclamo proposto e alle conclusioni in esso precisate insistendo sul fatto che nelle circostanze createsi, essa società si è trovata nell’oggettiva impossibilità di adempiere alle richieste del direttore di gara. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali di gara, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che la società Argentana non ha, con il proposto ricorso, illustrato motivazioni e nemmeno prodotto allegazioni idonee a dimostrare che la non idoneità del campo di gioco, dipesa dai buchi nelle reti delle porte che l’arbitro ha ritenuto condizionassero in maniera determinante il regolare svolgimento della gara e dal fatto che a tale inconveniente non si è potuto trovare rimedio nei tempi previsti dal regolamento, fosse addebitabile a eventi imprevisti e imprevedibili tali da esonerare la responsabilità della stessa ricorrente sulla quale gravava, come società ospitante, l’obbligo del regolare allestimento del campo da gioco (cfr. articolo 59 comma 3 delle NOIF). Ritiene tuttavia questa Corte che in ragione di quanto stabilito e previsto dall’articolo 10 del CGS a specifico riguardo della sanzione disciplinare della perdita della gara e anche alla luce delle successive precisazioni che il Giudice sportivo ha inteso fornire rispetto al testo originario della propria delibera, non sussistano, nella fattispecie in esame, le condizioni per erogare sanzioni ulteriori rispetto a quella della sconfitta a tavolino. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società A.S.D. Argentana, conferma l’appellata delibera del Giudice sportivo del CRER per quanto concerne la sanzione della perdita della gara con il punteggio 0 – 3 a favore della Vadese Sole e Luna, mentre annulla sia la sanzione del punto di penalizzazione in classifica sia l’ammenda di EUR 600,00 disposte a carico dell’Argentana. Essendo stato il reclamo accolto sia pur parzialmente, nulla dispone in merito al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.
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