C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 13/10/2021 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 9 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. FRATTA TERME Avverso provvedimento di squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Elia Calandrini Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 23 del 29.09.2021 Gara: FC Sparta Castelbolognese / Fratta Terme del 26/09/2021

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 9 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. FRATTA TERME

Avverso provvedimento di squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Elia Calandrini Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 23 del 29.09.2021 Gara: FC Sparta Castelbolognese / Fratta Terme del 26/09/2021

 

La Società A.C.D. Fratta Terme ha tempestivamente preannunciato e poi presentato reclamo avverso il provvedimento succitato proponendo una propria ricostruzione dei fatti accaduti allo scadere dei minuti di recupero della gara e sostenendo che il comportamento, pur non corretto e non rispettoso delle norme regolamentari, tenuto dal proprio tesserato, Elia Calandrini, non poteva essere qualificato come condotta violenta ai danni di un avversario e che pertanto non meritava l’irrogazione di una squalifica per quattro giornate, squalifica di cui si chiede una congrua riduzione. La società reclamante, che aveva chiesto di essere sentita, ha partecipato alla riunione in video conferenza nel corso della quale si è richiamata alle motivazioni del reclamo proposto e alle conclusioni in esso precisate insistendo in particolare sul fatto il proprio calciatore Calandrini non avrebbe commesso alcun gesto di violenza nei confronti dell’avversario e che quest’ultimo non avrebbe subito nessun danno fisico. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla ricorrente non trova conferma nel referto redatto dall’arbitro il quale, sentito telefonicamente al fine di rendere chiarimenti su quanto riportato nello stesso rapporto di gara, ha ribadito che nel corso del secondo minuto di recupero, il calciatore Elia Calandrini, numero 6 del Fratta Terme, a gioco fermo si avvinghiava a un avversario che stava trattenendo il pallone per ritardare la ripresa della gara, lo scaraventava a terra, lo colpiva con una serie ripetuta di schiaffi e pugni al petto e al volto tanto da rendere poi necessaria l’applicazione di ghiaccio sulle parti colpite e causarne una temporanea uscita dal terreno di gioco protrattasi per alcuni minuti. Per tutto quanto precede e in ragione del fatto che per la giustizia sportiva i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (articolo 61 comma 1 CGS), questa Corte ritiene che il Giudice sportivo abbia correttamente valutato le risultanze ufficiali e che pertanto non sussistano ragioni per l’accoglimento, anche solo parziale, del proposto ricorso. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società A.C.D. Fratta Terme e conferma l’impugnato provvedimento assunto dal Giudice sportivo del CRER Pone a carico della società Fratta Terme il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

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