C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 20/10/2021 – Delibera – Nr. 13 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ESTENSI SPINA A.C. Avverso sanzioni della perdita della gara e dell’inibizione del Dirigente Sig. Sandro Meloni fino al 10.11.2021 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nei C.U. nr. 21 del 13.10.2021 Gara: S. Martino / Estensi Spina del 10/10/2021

Nr. 13 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ESTENSI SPINA A.C.

Avverso sanzioni della perdita della gara e dell’inibizione del Dirigente Sig. Sandro Meloni fino al 10.11.2021 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nei C.U. nr. 21 del 13.10.2021 Gara: S. Martino / Estensi Spina del 10/10/2021

 

La Società Estensi Spina A.C. ha impugnato il succitato provvedimento del Giudice sportivo di Ferrara evidenziando che il proprio calciatore Aldin Muhamed TICIC, ritenuto non tesserato, era in realtà in posizione perfettamente regolare e ben poteva prendere parte alla gara in questione, ma per una mera svista era stato inserito in distinta con il sole nome, Aldin Muhamed, e non anche con il proprio cognome. Per quanto precede la reclamante chiede l’annullamento della decisione assunta dal Giudice di primo grado. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, accertato che effettivamente il calciatore Aldin Muhamed Ticic risulta regolarmente tesserato con la società Estensi Spina dal 16 settembre 2021 e che pertanto aveva pieno titolo per prendere parte all’incontro del 10 ottobre scorso nonostante fosse stato inserito in distinta senza che ne fosse indicato il cognome, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che la regolarità della gara in parola non sia stata inficiata e che vada confermato il risultato sportivo conseguito sul campo. Per quanto riguarda invece l’inibizione del Dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Sandro Meloni, la Corte rileva che oltre a essere una sanzione non impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce un provvedimento disciplinare comunque giustificato stante la grave disattenzione dallo stesso dirigente commessa nella compilazione della distinta di gara. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società ESTENSI SPINA A.C., annulla l’appellata delibera del Giudice sportivo di Ferrara per quanto concerne la sanzione della perdita della gara omologando il risultato conseguito sul campo: S. Martino / Estensi Spina 1 – 1, mentre conferma l’inibizione fino al 10 novembre 2011 a carico del Dirigente Sig. Sandro MELONI. Essendo stato il reclamo accolto sia pur parzialmente, nulla dispone in merito al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

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