C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 17/11/2021 – Delibera CAMPIONATO 2^ CATEGORIA Nr. 18 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PIOPPA Avverso ammenda di EUR 400,00 per intemperanze dei propri sostenitori Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di FORLI’- CESENA pubblicata nel C.U. nr. 29 del 03.11.2021 Gara: GS Pioppa / Junior Gambettola del 31/10/2021
CAMPIONATO 2^ CATEGORIA
Nr. 18 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PIOPPA
Avverso ammenda di EUR 400,00 per intemperanze dei propri sostenitori Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di FORLI’- CESENA pubblicata nel C.U. nr. 29 del 03.11.2021 Gara: GS Pioppa / Junior Gambettola del 31/10/2021
La società ASD GS Pioppa ha impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare di natura economica chiedendone l’annullamento o, in via subordinata, una congrua riduzione. Secondo la reclamante una direzione arbitrale non adeguata avrebbe acceso gli animi dei propri sostenitori i quali, ammette la stessa società Pioppa, hanno espresso il loro disappunto in maniera colorita senza tuttavia coinvolgere i calciatori della squadra avversaria e soprattutto senza mai aver trasceso in comportamenti di natura discriminatoria. La società reclamante che aveva chiesto di essere sentita e che partecipa all’odierna riunione in video conferenza, si richiama alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate. In sede di audizione la ricorrente insiste in particolare nelle critiche all’operato dell’arbitro e sul fatto che nessun insulto di natura discriminatoria sarebbe stato pronunciato dai propri sostenitori né all’indirizzo del direttore di gara né tanto meno nei confronti dei calciatori del Gambettola. Letto il referto, esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta che per tutta la durata della gara un gruppetto di sostenitori del Pioppa ha effettivamente tenuto un comportamento gravemente offensivo e pure minaccioso nei confronti dell’arbitro, ha ripetutamente ingiuriato anche i calciatori avversari senza però pronunciare epiteti di carattere discriminatorio, considerato il contesto di calcio dilettantesco nel quale si sono verificati i fatti in rassegna, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che la società Pioppa, militante nel campionato di 2^ categoria, debba rispondere del comportamento gravemente antisportivo dei propri sostenitori con una sanzione economica meno affittiva di quella disposta dal Giudice di Forlì – Cesena. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il ricorso della società A.S.D. G.S. PIOPPA e, per le intemperanze dei propri sostenitori, ridetermina l’ammenda nell’ammontare di € 200,00 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.
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