C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 24/11/2021 – Delibera CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALE Nr. 24 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ JUNIOR GATTEO Avverso squalifica fino al 31 gennaio 2022 inflitta al calciatore Cristian Jambice Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena contenuta nel C.U. nr. 31 del 10.11.2021 Gara: Junior Gatteo / Accademia Rimini Calcio del 07/11/2021

CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALE

Nr. 24 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ JUNIOR GATTEO

Avverso squalifica fino al 31 gennaio 2022 inflitta al calciatore Cristian Jambice Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena contenuta nel C.U. nr. 31 del 10.11.2021 Gara: Junior Gatteo / Accademia Rimini Calcio del 07/11/2021

 

La società di calcio giovanile Junior Gatteo ha proposto un corposo e dettagliato ricorso contro la sopra indicata decisione del Giudice sportivo sostenendo che una direzione arbitrale ostile e provocatoria nei confronti della propria squadra oltre a una serie di ulteriori specifici episodi, avrebbero turbato la sensibilità del giovane calciatore Cristian Jambice e ne avrebbero giustificato una reazione forse inappropriata, ma che non si sarebbe mai concretizzata nelle ingiurie e nel tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara che il Giudice sportivo ha assunto come motivazione dell’impugnato provvedimento di squalifica. Conclude la reclamante con la richiesta di annullamento di tale squalifica e di una non meglio precisata assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell’ufficiale di gara. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale rileva che , mentre il preannuncio di reclamo è pervenuto tempestivamente, il reclamo appare tardivo essendo pervenuto oltre il quinto giorno; P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna dichiara inammissibile il reclamo e conferma la decisione impugnata dal Giudice Sportivo Pone a carico della stessa società Junior Gatteo il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al deposito del preannuncio del reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it