C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 24/11/2021 – Delibera CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE Nr. 25 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL SALA BOLOGNESE Avverso punizione sportiva della perdita della gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 35 del 10.11.2021 Gara: Real Sala Bolognese / Nubilaria Calcio Femminile del 07/11/2021

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE

Nr. 25 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL SALA BOLOGNESE

Avverso punizione sportiva della perdita della gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 35 del 10.11.2021 Gara: Real Sala Bolognese / Nubilaria Calcio Femminile del 07/11/2021

 

La società di calcio femminile Real Sala Bolognese ha impugnato il succitato provvedimento del Giudice sportivo del CRER sostenendo sostanzialmente che la mancata disputa della gara non è dispesa dalla mancata presentazione della propria squadra, bensì dal fatto che l’arbitro designato non avrebbe rispettato il previsto protocollo avendo lasciato l’impianto sportivo senza attendere il termine regolamentare pari alla durata di un tempo di gara. La società Real Sala Bolognese che aveva chiesto di essere sentita in realtà alle ore 19.30 non è comparsa in udienza. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale rileva in via preliminare e pregiudiziale che il Real Sala Bolognese non ha trasmesso alla società cointeressata Nubilaria Calcio Femminile né il preannuncio di reclamo né il successivo ricorso contenente le relative motivazioni. Nel caso in rassegna, in cui la materia del contendere è la sanzione della perdita della gara deliberata a tavolino, la mancata trasmissione del reclamo alla controparte fa sì che il reclamo stesso non possa essere preso in esame in forza di quanto espressamente previsto e stabilito dall’articolo 76 CGS. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della società REAL SALA BOLOGNESE in quanto inammissibile e conferma l’impugnato provvedimento assunto dal Giudice Sportivo del CRER Pone a carico della stessa società Real Sala Bolognese il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al deposito del preannuncio del reclamo.

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