C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 01/12/2021 – Delibera CAMPIONATO 2^ CATEGORIA Nr. 26 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Avverso squalifica di tre giornate di gara inflitta ai calciatori Enrico Silvani e Leonardo Venturi Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena pubblicate nel C.U. nr. 33 del 17.11.2021 Gara: Bagno di Romagna – Santa Sofia del 14/11/2021

CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

Nr. 26 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO

Avverso squalifica di tre giornate di gara inflitta ai calciatori Enrico Silvani e Leonardo Venturi Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena pubblicate nel C.U. nr. 33 del 17.11.2021 Gara: Bagno di Romagna – Santa Sofia del 14/11/2021

 

La società ASD Bagno di Romagna ha impugnato i succitati provvedimenti disciplinari sostenendo che il calciatore Enrico Silvani avrebbe commesso un semplice fallo di gioco in maniera, peraltro, del tutto involontaria e senza l’intenzione di provocare un danno all’avversario, mentre il calciatore Leonardo Venturi avrebbe sì avuto una reazione a seguito di un fallo subito, ma avrebbe semplicemente appoggiato la testa sul petto del giocatore del Santa Sofia senza procurargli nulla di grave. Per quanto precede la società ricorrente chiede una riduzione di entrambi i suddetti provvedimenti disciplinari. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, questa Corte sportiva d’appello rileva che il comportamento posto in essere dal calciatore Enrico Silvani, consistito in un intervento a gamba tesa all’altezza del ginocchio dell’avversario nell’intento d’interrompere un’azione di gioco, integri la fattispecie della condotta gravemente antisportiva di cui all’articolo 39 del CGS il quale prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate di gara. Il comportamento del calciatore Leonardo Venturi, che reagendo a un fallo subito ha colpito con una testata il petto dell’avversario e lo ha insultato ripetutamente, rientra invece nella fattispecie della condotta violenta dei calciatori come prevista e punita dall’articolo 38 del CGS con la pena minima di tre giornate di squalifica. Per quanto precede e non ravvisando nella condotta dei suddetti calciatori particolari circostanze aggravanti, il reclamo del Bagno di Romagna può trovare accoglimento solo per quanto concerne la squalifica del calciatore Silvani. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in parziale accogliento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Bagno di Romagna Calcio, riduce la squalifica inflitta al calciatore Enrico Silvani a due giornate di gara, mentre conferma la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Leonardo Venturi. Nulla dispone relativamente al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al deposito del reclamo.

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