C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/12/2021 – Delibera Nr. 32 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PETRONIANO IDEA CALCIO ASD Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Federico Franceschi Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 37 del 09.12.2021 Gara: Petroniano Idea Calcio / Sef Virtus Calcio del 05/12/2021

Nr. 32 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PETRONIANO IDEA CALCIO ASD

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Federico Franceschi Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 37 del 09.12.2021 Gara: Petroniano Idea Calcio / Sef Virtus Calcio del 05/12/2021

 

La società Petroniano Idea Calcio ASD ha impugnato la sopra indicata decisione indirizzando, prima, il richiesto preannuncio di reclamo ad una casella di posta certificata della Corte sportiva d’appello non più in uso e, successivamente, depositando, sempre a mezzo di posta elettronica certificata e presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale, il proprio reclamo con le relative motivazioni oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che intendeva impugnare. Per quanto precede e in forza di quanto stabilito dall’articolo 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo in parola non può essere preso in esame. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo presentato dalla società PETRONIANO IDEA CALCIO ASD dichiarandolo inammissibile e conferma la squalifica per tre giornate di gara disposta dal Giudice sportivo di Bologna nei confronti del calciatore Federico Franceschi. Pone a carico della società Petroniano Idea Calcio ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

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