C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 14/01/2022 – Delibera CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA Nr. 34 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ZIANO Avverso decisione di ripetizione della gara e squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Rachid Aamrani Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 47 del 22.12.2021 Gara: Spes Borgotrebbia / Ziano del 19.12.2021

CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA

Nr. 34 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ZIANO

Avverso decisione di ripetizione della gara e squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Rachid Aamrani Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 47 del 22.12.2021 Gara: Spes Borgotrebbia / Ziano del 19.12.2021

 

La società ASD Ziano ha impugnato le sopra indicate decisioni del Giudice Sportivo ritenendo quella relativa alla ripetizione della gara troppo severa e penalizzante nei confronti della stessa società reclamante e quella assunta nei confronti del calciatore Aamrani sproporzionata alla gravità dei fatti da costui commessi. La reclamante mette in evidenza che al momento della sospensione stava conducendo la gara per uno a zero, che la decisione dell’arbitro di sospendere l’incontro è stato un provvedimento ingiustificato, sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti accaduti in campo e dovuto probabilmente all’emotività del direttore di gara. Assume inoltre la società ricorrente che nel momento in cui era sembrato che l’arbitro avesse cambiato idea e fosse propenso a riprendere la direzione della gara, i calcatori dello Ziano erano tutti presenti in campo, mentre gli avversari si trovavano già sotto la doccia. In ordine alla squalifica del proprio calciatore Rachid Aamrani, la ricorrente ammette il contatto con l’arbitro, ma sottolinea che il suddetto calciatore non avrebbe inteso spintonare l’ufficiale di gara volendo unicamente richiamarne l’attenzione per indicargli l’avvenuto fallo di gioco. In ogni caso non si sarebbe trattato di un gesto violento come peraltro correttamente refertato negli atti ufficiali di gara. Per le ragioni così riassunte la società Ziano chiede che sia deliberata la ripetizione dell’incontro a partire dal momento dell’avvenuta sospensione e con il risultato fino a quel momento acquisito sul campo di zero a uno a favore della stessa compagine dello Ziano e di infliggere al calciatore Aamrani una sanzione effettivamente proporzionata alla gravità del fatto La società cointeressata al presente ricorso, Spes Borgotrebbia, ha presentato controdeduzioni mediante le quali contesta gli assunti della reclamante e afferma che all’origine della decisione dell’arbitro di sospendere anticipatamente la gara non vi sarebbe stato alcun gesto di violenza commesso da un proprio calciatore ai danni di un avversario, che la propria compagine avrebbe fatto rientro negli spogliatoi solo quando la decisione dell’arbitro di non continuare la partita era apparsa definitiva, che in ogni caso ai calciatori dello Spes Borgotrebbia, una volta raggiunti gli spogliatoi, non sarebbe mai stato rivolto un invito a rientrare in campo per riprendere il gioco e, infine, che il direttore di gara avrebbe optato per “la sospensione definitiva della partita e non per la sua sospensione” per cui il Giudice sportivo ha inquadrato correttamente la fattispecie e ha giustamente deliberato la ripetizione integrale della gara. La società Ziano, che aveva chiesto di essere sentita, ha partecipato alla presente riunione in videoconferenza riportandosi alle motivazioni del proposto ricorso e alle conclusioni in esso precisate e in sede di audizione ha inteso ribadire di ritenere penalizzante, visto il risultato che aveva conseguito sul campo prima della sospensione anticipata della gara, la decisione del Giudice sportivo di farla ripetere integralmente e troppo severa la squalifica inflitta al proprio calciatore Aamrani.

Letto il reclamo della società Ziano, valutate le relative controdeduzioni della società Spes Borgotrebbia, esaminate le risultanze ufficiali dell’incontro in parola, questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale ritiene del tutto condivisibili le motivazioni addotte dal Giudice sportivo per affermare che nel caso di specie il provvedimento di sospensione della gara, inteso come atto estremo ed eccezionale, non andava adottato. Diversa invece è la valutazione di questa Corte rispetto alla ripetizione integrale della gara deliberata dal Giudice di primo grado. Tale decisione appare infatti contrastante con quanto disposto dall’articolo 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nel testo modificato con delibera del Consiglio Federale pubblicata nel Comunicato Ufficiale nr. 41 A del 30 gennaio 2019. Nella sua nuova formulazione la ricordata norma prevede che per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportino l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 17 del CGS, debba essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. Atteso che nel caso in rassegna non è ravvisabile l’unica deroga prevista dal legislatore sportivo per disporre la ripetizione integrale della gara, rilevato altresì che l’arbitro in luogo di aver considerato l’incontro come terminato e di averne sancito la fine con il triplice fischio finale, ha espressamente annotato nel proprio referto il momento e le modalità precise con le quali la gara avrebbe potuto essere ripresa in altra data, questa Corte sportiva d’appello, in parziale riforma dell’impugnata decisione del Giudice sportivo, ritiene di dover disporre la ripresa della gara dall’esatta situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione come risulta dal referto dell’arbitro e nel rispetto delle ulteriori modalità previste e stabilite dall’articolo 30 nuovo testo del Regolamento della LND. Per quanto riguarda invece la condotta posta in essere dal calciatore Rachid Aamrani, questa Corte non ravvisa la sussistenza di alcuna circostanza che ne possa attenuare la responsabilità e ritiene che il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice sportivo sia perfettamente adeguato e proporzionato alla gravità del comportamento antisportivo nei confronti dell’ufficiale di gara attuato dal suddetto calciatore. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Ziano, dispone che la gara venga ripresa dal momento e dalla situazione di gioco in cui è stata interrotta oltre che nel rispetto delle dettagliate modalità stabilite dall’articolo 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti demandando alla Segreteria dell’Attività Agonistica del CRER gli adempimenti necessari. Conferma invece la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Rachid Aamrani. Nulla dispone relativamente al versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

 

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