C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 03/11/2021 – Delibera – GARA: PROMOSPORT – RAVENNA WOMEN del 24/10/2021
GARA: PROMOSPORT – RAVENNA WOMEN del 24/10/2021
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 31 del 27/10/2021 ha esaminato il reclamo proposto, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Ravenna Women con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto. Nella specie la Soc. Promosport avrebbe effettuato alcune sostituzioni non rispettando le modalità prescritte dal Regolamento del Campionato Under 15 Femminile (così come riportato nel C.U. n° 22 del 24/09/2021 del C.R.E.R.). In considerazione di quanto precede la società Ravenna Women chiede l’applicazione dell’art. 10 comma C.G.S.. Considerato che, nel C.U. n° 22 del 24/09/2021, alla pagina 550, il terzo punto del paragrafo 7 del Regolamento Campionato Under 15 Femminile prevede espressamente che: “omissis….Le calciatrici sostituite non possono più rientrare in campo e prendere parte di nuovo alla gara…. omissis…””. Rilevato che l’arbitro, nel proprio referto, ha riportato che alcune giocatrici della Soc. Promosport sono rientrate in campo dopo che erano già state sostituite e, pertanto, in evidente violazione di quanto sopra indicato paragrafo 7 del Regolamento Campionato Under 15 Femminile. Visto l’art. 10 del C.G.S ; P.T.M. Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: • di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Ravenna Women e, conseguentemente, di comminare alla Soc. Promosport la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: PROMOSPORT – RAVENNA WOMEN 0 – 3 • di NON addebitare il previsto contributo alla Soc. Ravenna Women.