C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2021 – Delibera – SAVIGNANESE – MISANO del 07/11/2021

SAVIGNANESE – MISANO del 07/11/2021

Il Giudice Sportivo,

ha letto il referto dell’arbitro da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione al 42’ del secondo tempo poiché, a seguito dei ripetuti insulti ricevuti dai sostenitori della Soc. Misano, non si è più sentito nelle condizioni di condurre la gara. Osserva questo Giudice Sportivo: affinché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. Dagli atti ufficiali si evince inequivocabilmente che, in effetti, l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 nr. 1 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara nonostante si fosse ormai quasi giunti alla conclusione della stessa. Inoltre, sempre dagli atti ufficiali, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava adottato. Considerato che la sospensione definitiva della gara si verificata al 42’ del secondo tempo quando il risultato era di 7-2 in favore della Soc. Savignanese; Considerato che la segnatura della seconda rete da parte della Soc. Misano è avvenuta al 18’ del primo tempo e che sono stati proprio i sostenitori della Soc. Misano ad offendere ripetutamente l’arbitro. In considerazione di quanto precede si deve ritenere sussistente la fattispecie di cui all’art. 10 comma 5) lett. a) C.G.S. P.T.M Questo Giudice Sportivo delibera: • Di omologare la gara con il risultato così come conseguito sul campo al momento della definitiva sospensione della gara ovvero: SAVIGNANESE – MISANO 7-2 Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto atti.

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