C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 15/09/2021 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Andrea Bergamini
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Sig. Andrea Bergamini
Con nota 14.12.2020, n. 007052/167 pfi 20-21, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Vincenzo Postiglione; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: - Il Sig. BERGAMINI ANDREA, Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società A.C. VIRTUS CAMPOSANTO, della violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 61, comma1 e 5 delle N.O.I.F. per aver svolto funzioni di accompagnatore ufficiale nella gara Virtus Camposanto – Cavezzo del 09/11/2019, campionato Esordienti 2^ anno, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori EL SERRARE YASHINE ed OLOSU DANIEL, inseriti in distinta ma non ancora tesserati per la suddetta Società. Effettuata ritualmente la notifica, la parte deferita non è presente all’odierna riunione né ha prodotto memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, dopo un’ampia disamina dei fatti chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari che le sono addebitate per le quali propone un periodo d’inibizione di mesi tre.
Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto della sanzione disciplinare richiesta dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che la parte deferita non si è presentata all’odierna riunione e nemmeno ha presentato memorie difensive; - ritenuta comprovata la responsabilità della parte deferita per le violazioni che le sono attribuite; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Andrea Bergamini l’inibizione per mesi tre. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.