C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 22/09/2021 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore Eugeniu Tinica nonché della società A.S.D. Barca reno

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del calciatore Eugeniu Tinica nonché della società A.S.D. Barca reno

 

Con nota 01.02.2021, n. 008593/331 pfi 20-21, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Massimo Adamo; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. TINICA EUGENIU, calciatore all’epoca dei fatti, della Società BARCA RENO, della violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32 del CGS e all’art.40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver reso, contravvenendo ai principi di lealtà e correttezza, dichiarazione mendace in occasione del tesseramento, affermando di non essere mai stato tesserato con Federazioni estere nonostante, come è stato successivamente accertato dalla FIGC ufficio tesseramenti tramite la Federazione Moldava, fosse tesserato per la Società SHERIFF TIRASPOL. - la Società A.S.D. BARCA RENO, alla quale apparteneva il soggetto al momento della commissione dei fatti, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, nessuna delle parti deferite è presente all’odierna riunione e nemmeno ha presentato memorie difensive scritte. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazione del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari che ad esse sono rispettivamente addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: -Due giornate di squalifica a carico del calciatore Eugeniu Tinica - - Eur 500,00 di ammenda a carico della società Barca Reno Il Tribunale -letto il deferimento; -preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -preso atto dell’assenza di argomentazioni difensive delle parti deferite; -ritenuta comprovata la responsabilità delle stesse parti deferite per le violazioni che sono loro rispettivamente attribuite; -Ritenuto che il profilo di colpa che nella fattispecie in esame può essere riconosciuto alla società presso la quale il giovane calciatore con cittadinanza straniera ha chiesto di essere tesserato, appare di grado particolarmente lieve, tenuto anche conto dell’ambito di calcio giovanile dilettantistico nel quale si è svolta la vicenda in esame; d e l i b e r a di infliggere ad Eugeniu Tinica la squalifica fino a tutto il 24 ottobre 2021 e alla società A.S.D. Barca Reno il provvedimento disciplinare dell’ammonizione. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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