F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 221/CSA pubblicata il 24 Marzo 2022 – U.S.D. Castellanzese 1921

 

Decisione n. 221/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 204/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 204/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S.D. Castellanzese 192, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 34/CS del 23.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.03.2022, l’avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Castellanzese 1921 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Gatti Andrea, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC (cfr. Com. Uff. n. 34/CS del 23.02.2022), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19, Girone B, Castellanzese/Arconatese, del 19.02.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 5 giornate effettive di gara “per avere, dopo un contrasto di gioco, dopo essere caduto come un calciatore avversario, colpito quest’ultimo da terra con un calcio alla nuca. Sanzione così determinata in considerazione della effettiva pericolosità della condotta per l’incolumità fisica dell’avversario”.  

La società reclamante, con una sintetica esposizione dei motivi di doglianza, ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, che si sarebbe concretizzato in una condotta certamente censurabile, ma istintiva e non riconducibile ad un atto di violenza con intenzione di produrre danni fisici, tanto che l'atleta attinto dal calcio aveva terminato regolarmente la gara. 

La società Castellanzese ha, quindi, chiesto disporsi la riduzione della sanzione.  Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 marzo 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che “Il Sig. Gatti Andrea a seguito di un contrasto non falloso si trovava disteso a terra nei pressi di un suo avversario anche lui disteso a terra per lo stesso motivo. Il Sig. Gatti si girava per vedere dove fosse il suo avversario per poi sferrargli un calcio nella nuca, il giocatore che subiva il calcio alla nuca, Sig. Ferrando Battista, aveva bisogno delle cure mediche prima di poter riprendere il gioco”.

La dinamica dai fatti emergente dal referto arbitrale conferma che il calciatore Gatti ha indubitabilmente posto in essere una condotta gravemente violenta, connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o, comunque, di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono costitutivi della fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 38 C.G.S..

La condotta dell’atleta sanzionato, peraltro, risulta particolarmente grave, poiché, non è solo connotata da preordinata volontà di colpire il contendente (cfr. referto arbitrale: “Il

Sig.Gatti si girava per vedere dove fosse il suo avversario”), ma è stata anche posta in essere attingendone la nuca - che notoriamente costituisce una parte delicatissima del corpo - sferrando un calcio proprio in quella parte del corpo, mentre l’avversario si trovava a terra, accanto all’autore del fatto, tanto che si rendeva necessario l’intervento dei sanitari per le cure mediche del caso. 

Tali elementi giustificano l’applicazione della sanzione prevista dall’ultima parte del comma 1 dell’art. 38 del C.G.S., inflitta dal Giudice Sportivo, che, pertanto, deve ritenersi congrua e condivisibile e meritevole di essere qui confermata. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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